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AVV. GIULIA MONCALVO

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Come e quando impugnare gli atti dell'Agenzia delle Entrate

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NULLA LA NOTIFICA AL CONVIVENTE

Interessante pronuncia della  sesta sezione civile della Corte di Cassazione che, con la ordinanza n. 17235 del 2 luglio 2018, ha stabilito che è nulla la notifica di un atto impositivo effettuata nelle mani di un convivente qualora poi non sia segua l'immediato invio, al vero destinatario, dell'apposita raccomandata informativa.  

NULLA LA CARTELLA SENZA NOTIFICA DI AVVISO BONARIO

Per la Ctr di Palermo (sentenza n. 3074/4/17della Ctr di Palermo - Sez. dist. Siracusa), è illegittima l’iscrizione a ruolo, ed è allora nulla la cartella di pagamento, se prima non sia stato notificato l’avviso bonario di liquidazione.

I NUOVI SUPERPOTERI DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE CHE SOSTITUISCE EQUITALIA

LO STUDIO SI OCCUPA DI:

FAMIGLIA E FAMIGLIA SENZA MATRIMONIO

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Dal 1° luglio 2017, Equitalia chiude e cede il testimone al nuovo Agente della riscossione, l’Agenzia delle Entrate-Riscossione. Si passa così da un soggetto terzo rispetto al Fisco e a struttura privatistica (una società di capitali, con soci costituiti dall’Agenzia delle Entrate e dall’Inps), a un ente pubblico facente parte, a pieno titolo, dell’amministrazione finanziaria dello Stato. Lo stesso Dl n. 193/16 chiarisce che il nuovo agente della riscossione avrà gli stessi poteri di indagine dell’Agenzia delle Entrate: possibilità di accedere alle banche dati telematiche per rintracciare i  redditi e i beni dei contribuenti da sottoporre a pignoramento, possibilità “concesse”, fino al 30 giugno, solo all’agenzia delle Entrate, in quanto appunto ente pubblico,  e non ad Equitalia, SPA a struttura privatistica.

Per l'effetto, i tempi della riscossione saranno molto più celeri e le procedure più efficaci perchè vi sarà una perfetta continuazione tra i due soggetti. L’Agenzia delle Entrate-Riscossione erediterà tutti i crediti di Equitalia; sicché chi ha ricevuto una cartella di pagamento resterà ugualmente obbligato a pagarla, sebbene nelle mani del nuovo ente. Tutt’al più c’è da ritenere che, nel tempo necessario all’organizzazione degli uffici, alla realizzazione delle buste e della carta intestata, dei modelli e moduli, più di una cartella cadrà in prescrizione.

Anche i pignoramenti già avviati e le cause introdotte prima del 1° luglio 2017 procederanno regolarmente, con costituzione in giudizio del nuovo esattore.

Delle famigerate cartelle di pagamento cambierà solo l’intestazione: non leggeremo più Equitalia, ma Agenzia delle Entrate-Riscossione. Esse però costituiranno sempre titolo esecutivo e consentiranno il pignoramento del conto corrente senza bisogno dell’udienza davanti al giudice (come, del resto, già è).

Oltre a tutto ciò assisteremo a un ampliamento di poteri in capo all’Agenzia delle Entrate-Riscossione che potrà da ora (a differenza di quanto era concesso a Equitalia) utilizzare le informazioni contenute nelle banche dati alle quali accede normalmente anche per l’esazione delle somme dovute all’erario. In pratica potrà verificare:

  • grazie all’anagrafe dei rapporti finanziari, presso quale banca i contribuenti depositano i propri risparmi, in quale conto corrente finiscono gli stipendi e le pensioni, cosa contengono eventuali cassette di sicurezza e quali titoli e obbligazioni sono gestite dall’istituto di credito nel “portafogli” del cliente;
  • tramite l’accesso all’anagrafe tributaria, potrà sapere presso quale azienda lavora il contribuente, quanto guadagna, quali altri redditi percepisce, se ha appartamentidati in affitto (in modo da pignorare i canoni), se svolge attività di agente di commercio o di procacciatore di affari (così da pignorare le provvigioni), quali sono i clienti con cui il professionista ha i rapporti lavorativi (in modo da bloccare eventuali pagamenti), ecc.;
  • tramite l’accesso nedatabase dell’Inps sui rapporti di lavoro e di impiego potrà avviare, in modo molto più mirato rispetto al passato, il pignoramento di stipendi, salari, Tfr, o altre indennità.

CONTRATTI UTILI E ALTERNATIVI ALLA VENDITA IN TEMPO DI CRISI

Dunque, a cambiare non sono le procedure di riscossioni ma le preliminari fasi di indagine per la ricerca dei beni da pignorare. Il tutto sarà più immediato perché ad aggredire il conto corrente sarà direttamente Agenzia delle Entrate-Riscossione che si occuperà dell'intera vicenda, dal reperimento delle fonti reddituali alle azioni esecutive.

Restano ferme però anche le norme a garanzia del contribuente:

COMPOSIZIONE DELLA CRISI D'IMPRESA

  • divieto di pignoramento della casa, a condizione che questa sia l’unico immobile di proprietà del debitore e sempre che in esso vi sia fissata la residenza (prima casa), non sia accatastato A/8 o A/9, e sia adibito a civile abitazione;
  • soglie di pignoramento: le somme dovute a titolo di stipendio, di salario o di altre indennità relative al rapporto di lavoro o di impiego, comprese quelle dovute a causa di licenziamento, possono essere pignorate fino a non oltre un decimo per debiti fino a 2.500 euro; in misura pari ad un settimo per debiti da 2.501 a 5 mila euro; oltre 5mila euro il pignoramento massimo è di un quinto;
  • il deposito presente sul conto corrente su cui viene accreditato lo stipendio o la pensione, alla data della notifica del pignoramento, può essere pignorato solo nella parte che eccede il triplo dell’assegno sociale;
  • la pensione pignorata presso l’Inps deve fare salvo il minimo vitale, ossia una somma pari all’assegno sociale aumentato di un mezzo; la residua parte può essere pignorata seconde le regole generali (fino a non oltre un decimo per debiti fino a 2.500 euro; in misura pari ad un settimo per debiti da 2.501 a 5 mila euro; oltre 5mila euro il pignoramento massimo è di un quinto);
  • divieto di ipoteca sulla casa per debiti inferiori a 20mila euro;
  • divieto di pignoramento della casa per debiti inferiori a 120mila euro e sempre che la somma del valore di tutti gli immobili del contribuente non superi 120mila euro. Resta fermo, come detto, il divieto di pignoramento se l’immobile in questione è la «prima casa».

IL PROCESSO TRIBUTARIO

Altro potere concesso alla nuova Agenzia delle Entrate-Riscossione (che già in passato spettava a Equitalia) è l’avvio del pignoramento presso terzi (=banca e datore di lavoro), del conto corrente (banca /Poste) o dello stipendio (presso il datore di lavoro), senza dover passare dal tribunaleTutto si realizza con un ordine rivolto direttamente al titolare della somma (la banca o il datore di lavoro) di versare la cifra pignorata direttamente all’Agente della riscossione se, entro 60 giorni, il debitore non ha pagato. 

CESSIONE E AFFITTO D'AZIENDA

Questo non vale per il pignoramento delle pensioni per il quale è ancora, sempre necessario passare dal giudice.

ATTI DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE: come e quando impugnarli  

Ulteriore – e famigerato – potere di Agenzia delle Entrate-Riscossione, è quello di iscrivere il fermo amministrativo sulle auto, vietando così l’utilizzo del mezzo a chi non ha pagato la cartella esattoriale.

Le nuove norme, dunque, non cambiano le regole sulla riscossione, che restano le stesse, ma puntano a ridurre l’infruttuosità delle procedure avviate. La riforma potrebbe aiutare a non procedere a pignoramenti che non porterebbero alcun risultato all’agente della riscossione (e quindi all’Erario in ultima istanza). Si tenga peraltro conto che i pignoramenti in banca che hanno avuto sino ad oggi successo non hanno mai superato il 20%. A tale inutilità della procedura si aggiungeva l'ulteriore danno per lo stesso contribuente che ha subito il “blocco” di tutti i conti con l’effetto di paralizzarne l’attività senza però la liberazione dal debito.

MEDIAZIONE CIVILE E COMMERCIALE

Mediatore iscritto alla Camera di Mediazione Nazionale

NON PIU' SOLO FAMIGERATE BUSTE VERDI! IL FISCO NOTIFICA ANCHE CON BUSTA BIANCA

Attenzione non più solo alle famigerate buste verdi!

Per una convenzione stipulata fra Agenzia Entrate e Poste Italiane, con il sistema della busta bianca con codice 649 e dicitura “raccomandata market”, possono viaggiare tutti gli atti di richiesta e di comunicazione rivolti al contribuente dall’Agenzia delle Entrate ed in genere dagli uffici fiscali: inviti, questionari, avvisi bonari, comunicazioni dei controlli formali, ecc.

Generalmente, invece, le buste bianche con il codice 649 dovrebbero corrispondere solo a missive provenienti da soggetti privati o da istituti di credito (contenenti ad esempio carte di credito o bancomat, ecc.).

Per di più, la raccomandata – in busta bianca – ha periodo di giacenza breve: dopo 10 giorni dal deposito dell’avviso nella cassetta postale del contribuente, per il mittente-fisco l’atto è regolarmente notificato.

Pertanto, non appena il servizio postale restituisce l’atto all’ufficio per la compiuta giacenza, lo stesso ufficio può notificare al contribuente un atto di contestazione – questa volta finalmente in busta verde – comminandogli anche la relativa sanzione per mancata risposta all’ invito, ovvero esclusivamente per non aver ritirato la raccomandata precedente. Infatti una volta commessa la violazione, anche se il contribuente è ora disponibile a rispondere alla richieste effettuate, l’ufficio applica comunque la sanzione.

Contro questa tenaglia burocratica, il contribuente ha a questo punto solo la possibilità di depositare, entro 60 giorni dalla notifica della busta verde, le proprie deduzioni difensive contro l’atto di contestazione ed attendere la reazione dell’ufficio, rendendosi immediatamente disponibile alla collaborazione con l’erario, sperando nell’accoglimento delle proprie ragioni: infatti la legge prevede la riduzione o l’eliminazione della sanzione qualora essa sia comminata per fatti non gravi e chi l’ha commessa si adoperi per eliminarne le conseguenze .

Con sentenza definitiva il Fisco paga anche se il privato è indebitato

Nel giudizio di ottemperanza, il Fisco è sempre tenuto a restituire al contribuente le somme dovute in base a sentenza di condanna passata in giudicato – a prescindere da eventuali “controcrediti” vantati a seguito di accertamenti definitivi e/o di eventuali provvedimenti di fermo amministrativo o di blocco dei crediti delle Pa.

CTR LOMBARDIA , SEZ. 1, 4057 DEL 9 OTTOBRE 2017

È nulla la cartella notificata via Pec con l’allegato in «.pdf»

Ormai si può dare per accertato.

LUGLIO 2018: La notifica della cartella di pagamento, ex articolo 26 del Dpr 602/73, deve avvenire in maniera da consentire l’identificazione dell’autore nonché l’immodificabilità del documento e, quindi, non è valida se avviene a mezzo Pec con un file contenente l’atto con estensione “pdf”, anziché “p7m”. A queste conclusioni è giunta la Ctp di Napoli, con lasentenza 3790/4/2018.
FEBBRAIO 2018. Ancora una pronuncia che dichiara nulla la notifica della cartella di pagamento inviata al contribuente a mezzo pec, ma con allegato un file in formato «pdf». Si tratta di un filone giurisprudenziale che si va ogni giorno incrementando e che annovera oggi anche la sentenza n. 881 del 14/2/2018 della Commissione tributaria provinciale di Siracusa. L’agente per la riscossione, infatti, è tenuto non soltanto a notificare le cartelle nel formato immodificabile previsto dalla legge, ma anche a firmarlo digitalmente. 
Dal 1° luglio 2016 anche l'Agenzia delle Entrate potrà notificare gli accertamenti via Pec (articolo 7-quater, Dl 193/2016), e diverse sono le pronunce sulle notifiche già effettuate da parte di Equitalia con modalità telematica. Non vi è ancora giurisprudenza univoca sulla sua validità (VEDI QUI SOTTO LO STATO DELL'ARTE FIN QUI), ma in base alla pronuncia dello scorso gennaio - sentenza 1023/1/17 della Ctp Milano  - se l’estensione del file allegato alla Pec è un semplice «.pdf» e non un «.p7m», cioè un pdf firmato digitalmente, la notifica è invalida per impossibilità di verifica di conformità all'originale della cartella notificata e quest'ultima è illegittima. 

La questione ruota intorno all’articolo 149-bis del Codice di procedura civile, il quale oggi prevede l’utilizzo della firma digitale da parte dell’ufficiale giudiziario che si avvalga della Pec. Fino all'ultima sua modifica, dello scorso 3 dicembre 2016, l’articolo 26 del DPR 602/73 non prevedeva l’obbligo di apposizione della firma digitale da parte dell’agente della riscossione

Anche secondo la ancor più recente Ctp Milano, sentenza 1638/12/2017 , pubblicata nel febbraio 2017, è inesistente la notificazione della cartella inviata a mezzo posta elettronica certificata perché tale modalità di notificazione non fornisce le medesime garanzie previste dal sistema tradizionale. Mediante la Pec, infatti, al contribuente non è inviato l’originale dell’atto ma solamente una copia, che non ha alcuna valenza probatoria se non accompagnata da attestazione di conformità, la cui apposizione, come sopra anticipato non è ad oggi obbligatoria. In più, ribadisce la Ctp di Milano, non vi è certezza della consegna del documento al destinatario dato che non vi è l’intermediazione dell’agente postale o dell’ufficiale della notificazione, che risultano essere gli unici soggetti capaci di attribuire fede privilegiata all’attività di consegna.
da Quotidiano del diritto - Il Sole 24 Ore 6 Marzo 2017

LO STATO DELL'ARTE FIN QUI 

Nulla la notifica della cartella esattoriale inviata per PEC

La posta elettronica certificata contiene solo una copia informatica della cartella di pagamento di Equitalia, non conforme all’originale, né dà margini di certezza circa l’effettivo ricevimento.

Dopo la sentenza del 25 febbraio 2016 della CTP di Lecce, anche la Commissione Tributaria Provinciale di Napoli (ord. sospensiva n. 1817/2016 del 12.05.2016) mette in dubbio la validità della notifica tramite posta elettronica certificata (PEC) della cartella di pagamento di Equitalia.

Secondo i Giudici del capoluogo campano, la posta elettronica certificata inviata al contribuente da parte di Equitalia, non contiene mai l’originale della cartella di pagamento, ma solo un duplicato elettronico, non autenticato e non conforme quindi all’originale. Inoltre, la spedizione della PEC non garantisce, come invece succede con il postino – che è pubblico ufficiale e, quindi, in grado di attestare (“fino a querela di falso”), l’effettiva consegna dell’atto – la certezza del ricevimento del plico elettronico da parte del destinatario.

Sono questi i principi sanciti nell sopra richiamata ordinanza n. 1817/2016 della CTP di Napoli dello scorso 12 maggio, che sospende in via provvisoria la cartella, rimandando però le parti a una successiva udienza per una più approfondita trattazione sul merito della questione.

Il tema è molto delicato perché, con Dlgs n. 159/2015, a partire dal 1° giugno 2016, la notifica delle cartelle di pagamento via posta elettronica certificata diventerà la regola, e quindi obbligatoria per professionisti, partite Iva, ditte individuali, società e tutti gli altri soggetti che, per legge, sono tenuti a dotarsi di una PEC. 

Qualora anche altre sentenze confortassero tale orientamento, fino a nuovo intervento normativo, la notifica della cartella con posta certificata sarebbe, quindi, nulla.

U L T I M E :  

Cartelle, la notifica via Pec è valida

Per per i giudici emiliani - Ctp Bologna, sentenza 985/05/2017 - le notifiche delle cartelle di pagamento a mezzo Pec, previste per professionisti e imprese a partire dal 1° giugno 2016, si perfezionano quando l’email certificata giunge nella disponibilità informatica del ricevente e per il mittente nel momento in cui gli perviene la ricevuta di avvenuta consegna. Tale trasmissione risulta equiparata a una raccomandata con avviso di ricevimento e la cartella allegata alla email di trasmissione altro non è che il documento cartaceo di stampa del ruolo di cui l’agente della riscossione conserva la matrice e la ricevuta di spedizione e consegna.

L’iter di trasmissione di una email e relativi allegati a mezzo Pec è rigidamente codificato e immune da rischi di modificabilità degli atti ivi allegati. L’avvenuta consegna di un documento, attraverso la ricezione della ricevuta da parte del mittente, garantisce il buon esito della consegna all’indirizzo dichiarato dal destinatario e a certificarne il momento dell’avvenuta consegna. La ricevuta di avvenuta consegna è sottoscritta dal gestore del destinatario con una firma elettronica avanzata, generata automaticamente dal sistema di posta elettronica e basata su chiavi asimmetriche a coppia in modo da rendere manifesta la provenienza della ricevuta stessa nonché di assicurarne la integrità ed autenticità. 

Infine, per la Ctp di Bologna, l’atto ha raggiunto il suo scopo e prova ne è che il contribuente è stato posto in grado di impugnare l’atto, eccependo un presunto vizio di nullità. 

L’interpretazione fornita dalla Ctp di Bologna legittima, in questo modo, la notifica della cartella fatta da un soggetto rimasto sconosciuto in quanto non firmata digitalmente e perché inviata da un indirizzo Pec impersonale non riconducibile a una persona fisica, sebbene il comma 1 dell’articolo 26 del Dpr 602/1973 richieda che la notifica della cartella venga effettuata dagli ufficiali della riscossione o da altri soggetti abilitati dal concessionario.

Articolo di Francesco Falcone, Il Quotidiano del Fisco - Il Sole 24 Ore. 

http://www.quotidianofisco.ilsole24ore.com/art/accertamento-e-contenzioso/2017-10-20/cartelle-notifica-via-pec-e-valida-224714.php?uuid=AEebUCtC

Regolare la notifica della cartella senza raccomandata di informativa

Per la Cassazione(ordinanza 12083/2016 ) in tema di riscossione delle imposte, qualora la notifica della cartella di pagamento sia eseguita (articolo 26 Dpr 602/73 ) mediante invio diretto da parte del concessionario, tramite raccomandata con avviso di ricevimento, trovano applicazione le norme concernenti il servizio postale ordinario e non quelle  degli atti giudiziari cioè quelle della legge 890/1982 che si applicano, invece, alla notifica degli avvisi di accertamento.

Anche la Corte costituzionale è intervenuta sul tema. La Consulta ha effettuato un vero e proprio percorso a tappe iniziato con la sentenza 3/2010 , proseguito con l’ordinanza 63/2011 e conclusosi con la sentenza 258/2012 . Per la Corte l’illegittimità costituzionale è derivata dal fatto che nell’ipotesi di irreperibilità “relativa” del destinatario, ovvero nei casi previsti dall’articolo 140 del Codice di procedura penale, la notificazione si esegue con modalità diverse, a seconda che l’atto da notificare sia un atto di accertamento oppure una cartella di pagamento. 

 

Per l’accertamento, infatti, si applicano le modalità previste dall'articolo 140 cpc, improntate al criterio dell’effettiva conoscibilità dell'atto e per le quali per il contribuente i 60 giorni decorrono dal ricevimento della raccomandata cosiddetta "di informativa" cioè con la quale si da avviso dell'affissione o, comunque, decorsi 10 giorni dalla relativa spedizione (sentenza 3/2010); 

 

Per la cartella, invece, la procedura è più sfavorevole al contribuente perché non vige il principio dell’effettiva conoscibilità bensì quello della presunzione di conoscibiltà al decorso di un termine ben più breve.  Il terzo comma (corrispondente all'attuale vigente quarto comma) dell'articolo 26 prevede che la notifica si ha per perfezionata nel giorno successivo a quello in cui l’avviso di deposito è affisso nell’albo del comune. 

Questa evidente diversità di disciplina di una medesima situazione, non suffragata da alcuna ratio, ha portato la Consulta (sentenza 258/12) a riscontrare la violazione dell'articolo 3 della Costituzione.

Allo stesso modo, sempre sulla base del principio di effettività conoscibilità dell’atto, si auspica un ulteriore intervento della Consulta che preveda l’obbligo della raccomandata informativa anche per la notifica delle cartelle.

Articolo tratto da Il Quotidiano del Fisco - Il Sole 24 ore 17 luglio 2017 di Francesco Falcone

Pignoramento immobiliare solo se il valore catastale dell'immobile è superiore a 120.000 euro

Ad oggi, mentre l’ipoteca può essere iscritta se il credito per il quale si procede è almeno pari a 20mila euro, a prescindere dal fatto che l’immobile sia adibito ad unica abitazione principale del debitore, invece non è possibile per Equitalia procedere al pignoramento con l’espropriazione di immobili se il debito complessivo non supera i 120mila euro.
Ove poi le somme complessivamente dovute superino il predetto limite di 120mila euro, Equitalia comunque non può procedere con il pignoramento immobiliare qualora il debitore sia proprietario di un unico immobile, adibito ad uso abitativo e in cui vi risieda anagraficamente. L’esclusione non si applica alle abitazioni di lusso, ville e castelli. Inoltre, per poter procedere ad espropriazione è necessario che l’agente della riscossione abbia iscritto ipoteca e che siano decorsi almeno sei mesi dall’iscrizione senza che il debito sia stato estinto. 
Ma, se sarà confermato, il testo del decreto legge di prossima emanazione, modificando l’articolo 76 del Dpr 602/73 , stabilisce un’ulteriore condizione per poter procedere con il pignoramento immobiliare di abitazioni diverse dalla prima casa. Non soltanto il debito dovrà essere superiore a 120mila euro, ma anche il valore catastale delle abitazioni diverse dalla prima casa dovrà essere superiore al medesimo importo di 120mila euro. 
Ne consegue che, anche in caso di mancato perfezionamento della rottamazione (a causa del mancato o tardivo versamento dell’unica rata o anche di quelle successive) rivivrà sì il debito originario, al lordo delle sanzioni, degli interessi di mora e dei relativi aggi dovuti su tali somme, ma, non soltanto il debito dovrà essere superiore a 120mila euro, ma anche il valore catastale delle abitazioni diverse dalla prima casa dovrà essere superiore al medesimo importo di 120mila euro. 

Tratto da Il Sole 24 Ore, Quotidiano del Diritto, articolo di R.Acierno - 14 aprile 2017

Il concessionario non può garantirsi con un’ipoteca sulla prima casa 
L’iscrizione ipotecaria fatta dal concessionario sull’unico immobile di proprietà del contribuente adibito ad abitazione principale a tutela dei debiti a ruolo è illegittima e quindi inefficace perché su tale bene è normativamente preclusa qualsiasi azione esecutiva.
■ Ctp Pavia, sentenza 53/2/2017

Atti di precetto, i ricorsi al giudice tributario

In caso di notifica di un atto di precetto avente ad oggetto un debito tributario, la giurisdizione per l'opposizione all'ìatto esecutivo è delle commissioni tributarie e non del giudice ordinario.

A chiarirlo sono le Sezioni unite civili della Cassazione, con la sentenza n. 24965/2017, depositata il 23 Ottobre, in merito ad un atto di precetto per un debito portato dall'Ici.

Società estinte, accertamento valido solo se cancellate dopo il 13.12.2014

Società estinte, stop all’applicazione retroattiva 
L’accertamento può essere notificato in capo ad una società estinta solo se la richiesta di cancellazione è presentata dopo il 13 dicembre 2014, data di entrata in vigore del Dlgs 175/2014 (decreto semplificazioni fiscali), che non ha valenza retroattiva.
Ctp Sondrio, sentenza 3/6/2017

L’opposizione è possibile anche se si è chiesta la rateazione

Il contribuente può sempre opporsi alla pretesa tributaria tramite ricorso introduttivo e non rileva l’eventuale presentazione dell’istanza di rateazione. Ciò perché  detta istanza non equivale ad acquiescenza del debito - nessuna norma dispone in tal senso - ed il fine della rateazione è quello di evitare azioni esecutive.
■ Ctp Roma, sentenza 4265/3/2017

La consegna dei documenti non dimostra l’instaurazione del contraddittorio

L’Agenzia delle entrate non può dimostrare di aver instaurato il contraddittorio preventivo col contribuente se questi ha semplicemente consegnato la documentazione richiesta anche nel caso in cui il processo verbale di consegna contenga espressamente l’intestazione “contraddittorio”.
■ Ctp Lodi, sentenza 15/1/2017

CESSIONE D'AZIENDA: PER I DEBITI FISCALI LA RESPONSABILITÀ DELL'ACQUIRENTE È RIDOTTA

Nella cessione d'azienda l'acquirente è responsabile per i debiti tributari derivanti dall’operazione solo se il fisco ha tentato la preventiva escussione del venditore. L'Amministrazione Finanziaria ha inoltre l'obbligo di notificare all'acquirente ogni atto dell'accertamento per consentirgli una difesa adeguata.

Ciò è quanto emerge dalla sentenza della Commissione Tributaria Regionale di Milano, Sez. Staccata di Brescia (si veda Sentenza n.2142/66/15 del 30/03/2015, dep. 18/05/2015, Presidente Dott. Evangelista), la quale evidenzia due importanti principi in merito alla cessione d'azienda: da un lato afferma che l'acquirente risponde solidalmente con il venditore solo se prima l'Amministrazione Finanziaria ha tentato infruttuosamente il recupero dei tributi dal venditore stesso e, dall'altro, sancisce l’obbligo per il Fisco di notificare ogni accertamento anche all’acquirente al fine di consentirgli una tempestiva difensiva.

I giudici di secondo grado finalmente affermano che “il cessionario risponde in solido fatto salvo il beneficio della preventiva escussione del cedente entro i limiti del valore dell'azienda per il pagamento delle imposte e delle sanzioni riferibili alle violazioni commesse nell'anno in cui è avvenuta la cessione e nei due anni precedenti, nonché per quelle già irrogate e contestate nel medesimo periodo anche se riferite a violazioni commesse in epoca precedente” riconoscendo così una sorta di responsabilità solidale ridotta ancorata alla preventiva escussione del venditore.

Non solo, la Commissione Tributaria Lombarda, allineandosi al principio affermato dalla Corte di Cassazione che riconosce nell'atto principale di accertamento, l'unico atto idoneo a garantire un corretto rapporto tra Ufficio e contribuente in sede di contenzioso, chiarisce che “l'Ufficio avrebbe dovuto notificare l'atto prodromico (ossia l’accertamento principale) anche alla contribuente (ossia all’acquirente) per consentire di verificare che il cedente abbia adottato tutte le strategie necessarie ….”, affermando implicitamente che se il Fisco  vuole far scattare la responsabilità solidale del cessionario ogni atto tributario notificato al venditore deve necessariamente essere notificato anche all'acquirente in modo da consentirgli di tutelarsi sin da subito nel processo. 

Per i giudici della Commissione Tributaria LombardaRegionale dunque, fino a quando non si è tentato il recupero del credito nei confronti del venditore, nulla deve essere richiesto all'acquirente “perché in quel momento non esiste responsabilità solidale”.

Questa pronuncia rappresenta un importante precedente che chiarisce la responsabilità dell'acquirente circa i debiti tributari derivanti dall’operazione di cessione d'azienda. 

(da Altalex, 8 luglio 2015. Nota di Matteo Sances e Antonio Mangia)

NULLO L'ATTO DELL'AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA PER DIFETTO DI FIRMA

La nullità dell’atto dell’amministrazione finanziaria.

La norma in questione è l’articolo 42 del decreto sull’accertamento dei redditi (Dpr 600/73): il primo comma dispone che gli avvisi di accertamento sono sottoscritti dal capo dell’ufficio «o da altro impiegato della carriera direttiva da lui delegato». La violazione di questa modalità di redazione dell’avviso comporta, a norma dell’ultimo comma dello stesso articolo 42, la nullità dell’accertamento.

Nullità che, come ha precisato la stessa Cassazione con la sentenza n. 18448 del 18 settembre 2015 non è quella civilistica, cioè quella definita dagli articoli 1421 e 1422 del Codice civile, che legittimano chiunque vi abbia interesse e senza termini di prescrizione, oltre che il giudice d’ufficio, ad eccepire questo vizio del contratto. L’attività del fisco è quella tipica di una pubblica amministrazione e non segue pertanto le regole del diritto privato. Ma - per non dir delle disposizioni relative al procedimento amministrativo (legge 241/90) - il secondo comma dell’articolo 61 del Dpr 600 dispone che la nullità dell’avviso di accertamento 

1. deve essere eccepita a pena di decadenza in primo grado. 

Il tema della delega di firma non ha cessato di essere approfondito anche nelle più recenti sentenze della Cassazione, nelle quali si ribadisce  la nullità dell’avviso di accertamento:

2. sottoscritto da un funzionario individuato non nominativamente, ma in base alla funzione ricoperta;

3. quando la delega risulti priva di motivazione;

4. quando la delega sia conferita a tempo indeterminato.

Così la Cassazione nel 2016, con le sentenze n. 381 del 13 gennaio e 5360 del 17 marzo .

Agenzia delle Entrate, punto 5.2 della circolare 12/E .

Lo scopo del quesito era quello di evitare che le commissioni tributarie venissero sommerse da ricorsi sul possibile difetto di delega e di velocizzare il contenzioso, evitando che il contribuente dovesse introdurre un ulteriore motivo di ricorso, relativo alla carenza di legittimazione del funzionario delegato. 

La proposta era quella di rendere pubbliche queste deleghe di firma, mediante il possibile accesso al sito internet dell’Agenzia. La soluzione proposta però, dopo aver accennato alla pubblicità dei nominativi dei titolari degli uffici, lasciava alla diligenza del contribuente il compito di sollevare questa eccezione nel ricorso.

In tema di accesso agli atti del procedimento tributario, la sentenza del Consiglio di Stato n. 4046 del 31 luglio 2014 ha chiarito che esso non è ammesso nel corso del procedimento, ex articolo 24, comma 1, lettera b) della legge 241/90, poichè il contribuente ha diritto alla piena conoscenza dell’iter della pratica da quando è concluso, cioè da quando gli viene notificato l’avviso.

Sgravio totale sugli interessi se la locazione è «prevalente»

La deducibilità integrale degli interessi passivi - relativi a finanziamenti garantiti da ipoteca su immobili destinati alla locazione – deve essere ammessa laddove il rapporto contrattuale sia riconducibile alla nozione legislativa di contratto di locazione (articoli 1571 e seguenti del Codice civile) e le eventuali prestazioni accessorie svolte dal locatore non siano tali da snaturare l’oggetto o la causa contrattuale.

PROTEZIONE DEL PROPRIO PATRIMONIO: STRUMENTI

Lo Studio si avvale degli strumenti del diritto italiano e straniero al fine di raggiungere gli obiettivi di:

A) PROTEZIONE ENDOFAMILIARE, ovvero la capacità di rendere insensibile il patrimonio al regime patrimoniale della famiglia tanto del soggetto che ne è titolare, e intende destinarlo, che dei soggetti destinatari del medesimo.

Una struttura che persegue tale obiettivo consente che il patrimonio non faccia parte della comunione legale dei beni fra coniugi, non sia oggetto di valutazione nella determinazione dell’assegno di mantenimento in sede di separazione personale dei coniugi, né di quello alimentare in sede di cessazione degli effetti civili del matrimonio. 

B) PROTEZIONE SUCCESSORIA, ovvero la capacità di sottrarre il patrimonio dalla successione tanto del soggetto che ne è titolare, e intende destinarlo, che dei soggetti destinatari del medesimo.

Una struttura che persegue tale obiettivo consente che il patrimonio sia escluso della massa ereditaria di tutti i soggetti coinvolti e, pertanto, esclude che costoro possano disporne per testamento o trasmetterlo ai propri familiari secondo le regole proprie della successione legittima. 

C) SEGREGAZIONE: "segregare un patrimonio" significa renderlo insensibile alle legittime pretese dei creditori tanto del soggetto che ne è titolare, e intende destinarlo, quanto dei soggetti destinatari del medesimo.

Il patrimonio segregato, infatti, è esclusivamente funzionalizzato alla destinazione che gli è stata impressa, dal disponente o dalla legge, e risponde esclusivamente delle obbligazioni contratte in ragione del perseguimento dello scopo per cui quel patrimonio è stato destinato.

D) PROGRAMMAZIONE: "programmare un patrimonio" significa sottoporlo a regole e precetti che, in maniera automatica, si attivano al verificarsi di determinati eventi.

Il patrimonio è correttamente programmato quando la destinazione che il disponente ha voluto imprimergli si realizza mediante una struttura che contempla, astrattamente, ogni possibile circostanza a cui il patrimonio medesimo deve fare fronte, e ne disciplina le sue modalità di reazione proprio in funzione dello scopo che questo deve realizzare. Se costruisce così, una organizzazione dinamica del patrimonio.

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