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AVV. GIULIA MONCALVO

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Avv. Giulia Moncalvo

Con un'esperienza maturata nell'arco di oltre quindici anni di attività, con il mio Studio legale assicuro una prestazione professionale di alto livello, in costante aggiornamento, ed un rapporto diretto con il Cliente in tutte le fasi di esecuzione dell'incarico.

In particolare, lo Studio si occupa di successioni, diritto di famiglia e d'impresa e società.

 

PER PARERI

CONSULENZE INFORMAZIONI

 

DIRITTO DI FAMIGLIA

E SUCCESSIONI

 AREE DI COMPETENZA

Avvocato esperto nei settori del diritto civile, delle successioni e del diritto commerciale, offro un servizio legale d’eccellenza sia nella fase stragiudiziale, pure di consulenza e consiglio, sia in quella giudiziale.

Inoltre, grazie ad una rete di professionisti tessuta nel corso degli anni di attività, lo Studio è in grado di fornire la più ampia consulenza tecnico-giuridica al Cliente, che potrà essere seguito e tutelato in ogni ambito di interesse, dagli adempimenti fiscali e tributari a quelli amministrativi, senza dover traslare le propria documentazione da un professionista ad un altro, il tutto a vantaggio di riservatezza, tempo ed energie.

LO STUDIO SI OCCUPA DI :

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FAMIGLIA  E  DISCIPLINA DELLA CONVIVENZA

TESTAMENTO O

 

SPIARE IL PARTNER E' REATO

L'ASSEGNO DI DIVORZIO:

DONAZIONE

AI FIGLI ?

QUANDO E QUANTO

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PATTI SUCCESSORI

COSA SONO 

PERCHE' SONO VIETATI

HAI PAGATO DI PIU' TU PER LA CASA? 

DONAZIONE.

CONTRATTI UTILI E ALTERNATIVI ALLA VENDITA IN TEMPO DI CRISI

 

CONTO COINTESTATO AGLI EX, DA PROVARE L’ORIGINE «PERSONALE» DELLE SOMME

L'ASSEGNO DIVORZILE: QUANDO E SOPRATTUTTO QUANTO SPETTA ?

I Giudici milanesi danno piena applicazione al principio di diritto delle Sezìioni Unite (Cass.SU. 18287/18) ed il rilevante squilibrio tra le posizioni economico-patrimoniali dei coniugi non solo non è condizione necessaria e sufficiente al riconoscimento dell’assegno, ma deve altresì essere riferibile a scelte fatte in conseguenza del matrimonio o all’interno di esso.

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COMPOSIZIONE DELLA CRISI D'IMPRESA

Nonostante l'esistenza di detto pur rilevante  squilibrio fra gli ex coniugi, sono indici che rilevano ai fini dell’esclusione del diritto dell'ex all’assegno divorzile:  l’attività lavorativa e la percezione di redditi in via continuativa, l’età al momento del matrimonio, la non lunga durata dello stesso

DIVORZIO: CONSENTITO L' ACCESSO AI DOCUMENTI BANCARI DELL'EX

CESSIONE E AFFITTO D'AZIENDA

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Per il Tribunale Amministrativo Regionale delle Marche (n. 658-2019), in pendenza di una causa di divorzio è possibile accedere ai documenti bancari dell'ex, anche esercitando il diritto di accesso previsto dalla legge 241/90.

ATTI DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE: COME E QUANDO IMPUGNARLI 

MEDIAZIONE CIVILE E COMMERCIALE

Infatti, in applicazione del diritto di dfesa sancito dall'art. 24 della Costituzione, il TAR Marche, Sezione I, ritiene la possibilità di ricorrere alla ricerca telematica, dettato dal  combinato disposto degli artt. 492 bis c.p .c e 155 sexies disp. att. c.p.c., solo un ampliamento dei poteri istruttori del giudice di cognizione previsti dall'art. 210 c.p.c.

Mediatore iscritto alla Camera di Mediazione Nazionale

Perciò, in pendenza di causa di divorzio, il futuro ex coniuge ha diritto di accesso ai documenti presenti nell'Archivio dei rapporti finanziari.

"Va infatti tenuto conto che la documentazione richiesta può essere reperita tramite interrogazioni alle banche dati informatiche dell'Agenzia delle Entrate (…) Con particolare riguardo alla richiesta dei documenti riguardanti "i rapporti di qualsiasi genere previsti dall'art. 7, comma 6, del D.P.R. n. 605 del 1973, pure in qualità di delegante o di delegato, dal 2009 ad oggi, ai fini di cui all'art. 5 co .6 L. n. 898/70, il Collegio nota come le categorie di documenti e comunicazioni richieste sono chiaramente individuate dalla normativa citata la quale, essenzialmente, disciplina le comunicazioni all'anagrafe tributaria di enti e intermediari finanziari, per cui deve essere ordinata all'Amministrazione la loro esibizione. L'Amministrazione potrà negare, con specifica motivazione, l'esibizione dei soli documenti non esistenti o non formati. Dovrà in ogni caso consentire l'accesso ai documenti rinvenibili con semplici interrogazioni nelle banche dati dell'Agenzia delle Entrate."

Tar Marche n. 658-2019. 

Pera Cassazione, nel contratto di assicurazione per il caso di morte, il beneficiario designato acquista, ai sensi dell’art. 1920, comma 3, c.c., un diritto proprio che trova la sua fonte nel contratto e che non entra a far parte del patrimonio ereditario del soggetto stipulante e non può, quindi, essere oggetto delle sue (eventuali) disposizioni testamentarie né di devoluzione agli eredi secondo le regole della successione legittima.... Niente azione di riduzione. Cassazione civile sez. VI, 15/10/2018, n.25635

BENEFICIARIO DI ASSICURAZIONE IN CASO DI MORTE

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www.ilcaso.it/

L’ACCESSO AGLI ACCOUNT INFORMATICI DEGLI UTENTI DEFUNTI

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Il Tribunale di Milano si è pronunciato, per la prima volta nel nostro ordinamento giuridico, sul tema delle sòrti degli account informatici di utenti defunti. In virtù del disposto dell’art. 2-terdecies, D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice della privacy), di recente introduzione, la Corte milanese ha concesso, ai genitori del defunto, l’accesso al profilo iCloud di quest’ultimo, facendo leva su quelle peculiari “ragioni familiari meritevoli di protezione”, di cui sono stati riconosciuti titolari gli stessi ricorrenti. Tribunale di Milano, Sez. I civile, ordinanza 10 febbraio 2021

UNO DEI DUE CONVIVENTI CONTRIBUISCE IN MISURA MAGGIORE AL PAGAMENTO DEL PREZZO DELL'IMMOBILE COMUNE. DONAZIONE?

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Per la Corte di Cassazione, in caso di acquisto "pro indiviso" di un immobile effettuato da due conviventi "more uxorio", il maggior apporto di uno dei due coacquirenti nella corresponsione, direttamente a mani del creditore, degli acconti e delle rate del mutuo, deve presumersi avvenuto, per la parte eccedente la sua quota, a titolo di liberalità nei confronti dell'altro, avente giustificazione nella stessa situazione di convivenza, sicché esso si configura quale donazione indiretta effettuata mediante negozio, quello dell'adempimento del terzo, ex art. 1180 cod.civ., per spirito di liberalità, per il quale non è richiesta la forma scritta. 

(Cass. Civ., Sez. II, sent. n. 20062 del 14 luglio 2021)

 SULL'ASSEGNO DI DIVORZIO

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La Cassazione nelle sue più recenti pronunce, conferma i principi delle Sezioni Unite in materia di assegno divorzile: esso ha natura assistenziale, compensativa e perequativa.

In particolare, ai fini del riconoscimento dell'esborso, si è preferito adottare un criterio composito che tenga conto di una serie di fattori: oltre alla valutazione delle rispettive condizioni economiche, si ritiene che il giudice debba verificare se un'eventuale sperequazione sia o meno la conseguenza del contributo fornito dal richiedente medesimo alla conduzione familiare e alla formazione del patrimonio comune e personale di ciascuno dei due, con sacrificio delle proprie aspettative professionali e reddituali, in relazione all'età dello stesso ed alla durata del matrimonio.
Come dimostrano le sentenze n. 12021, 12024 e 12039:
PRIMO: innanzitutto, il tenore di vita assume oramai una valenza ridotta se non nulla.
Infatti, con la sentenza 12039/2019, i Giudici della prima sezione hanno ritenuto di accogliere il ricorso di un marito particolarmente facoltoso, contro la decisione della Corte di Appello che aveva posto a suo carico un assegno di 2.500 euro nei confronti della ex moglie.
I Giudici dell'Appello avevano valorizzato il tenore di vita (alquanto lussuoso) goduto dai coniugi in costanza di matrimonio e garantito essenzialmente dall'uomo, non avendo la signora svolto alcuna attività lavorativa e avendo solo contribuito al soddisfacimento delle necessità della famiglia attraverso l'apporto dell'abitazione famigliare, di proprietà della madre, e le cure casalinghe (e con l' "ausilio" in casa di una colf part-time).
Gli Ermellini invece, richiamando le Sezioni Unite (n. 18287/2018), hanno ribadito e risaltato la funzione assistenziale e in pari misura compensativa e perequativa dell'assegno divorzile.
Quanto al criterio del tenore di vita, vigente e preminente per la determinazione e quantificazione dl'assegno di mantenimento in sede di separazione, è invece irrilevante al momento del divorzio, e, secondo la Cassazione "è destinato ad avere una valenza ridotta, se non nulla".
Ancora in tema, la Cassazione civile, sez. I, il 23 Aprile 2019, con la sentenza n. 11178 sancisce il principio secondo cui per il riconoscimento e la quantificazione dell'assegno di divorzio non vale più il tenore di vita, ma il contributo apportato in famiglia. 
SECONDO: Niente assegno se nel tempo i redditi del richiedente si sono innalzati
Discorso diverso per la ex moglie che durante il matrimonio aveva lavorato nell'azienda di famiglia e si era occupata anche della casa, dei figli e delle esigenze domestiche. La Cassazione (sent. 12024/2019) conferma l'assegno di 500 euro mensili spettante alla signora ritenendo che la Corte d'Appello abbia effettuato un esame corretto della sussistenza dei presupposti per il riconoscimento dell'assegno: divario presente tra le situazioni reddituali dei coniugi (sfavorevole alla ex) emergente dalle risultanze delle dichiarazioni dei redditi, e apporto della donna, nel corso della durata non breve della convivenza matrimoniale, al raggiungimento della situazione di benessere della coppia. 
Di più: la Corte D'Appello conformandosi al voluto delle Sezioni Unite, ha pure riconosciuto valore al peggioramento delle condizioni economiche della ex moglie dalla separazione in avanti, conseguente al venir meno del compenso mensile che le spettava in qualità di amministratore della società che gestiva insieme al marito, prima che la stessa fosse messa in liquidazione(Cassazione sentenza 12021/2019).
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Divorzi: nell’assegno entrano età, ruoli e lavoro domestico 

All’indomani della sentenza 18287/2018 con cui le Sezioni unite della Cassazione hanno corretto il tiro rispetto alla precedente pronuncia della Suprema corte che aveva mandato in soffitta il criterio del tenore di vita (la 11504/2017), la definizione dell’assegno divorzile è oggetto di un’importante opera di interpretazione e definizione. La Cassazione Le Sezioni unite, pur archiviando definitivamente il tenore di vita, sancisce fra i criteri che il Giudice deve utilizzare per stabilire il quantum dell'assegno all'ex coniuge: i ruoli, l'età ed il lavoro domestico prestato lungo la vita matrimoniale.

 

QUANDO È POSSIBILE CHIEDERE LA MODIFICA DELL'ASSEGNO MANTENIMENTO?

Per poter chiedere la modifica dell'assegno di mantenimento (aumento, diminuzione o eliminazione) è necessario che si siano verificati dei fatti nuovi rispetto alle circostanze valutate in sede di separazione o di divorzio, tali da imporne una modifica o una revoca. Le sentenze (o gli accordi per negoziazione assistita) di separazione e divorzio sono infatti intangibili, salvo che le situazioni economiche dei coniugi variino.

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Un esempio di modifica delle condizioni di separazione può avvenire nei seguenti casi:

  1. il coniuge beneficiario del mantenimento inizia una stabile e duratura convivenza con un altro partner, avviando una famiglia di fatto: in tal caso perde il mantenimento;
  2. il coniuge beneficiario del mantenimento ottiene un aumento della retribuzione o aumenta i suoi guadagni o iniziato un’adeguata attività lavorativa;
  3. il coniuge tenuto al pagamento del mantenimento ha una nuova famiglia con nuovi figli;
  4. il coniuge tenuto al mantenimento subisce una invalidità o una consistente riduzione dello stipendio;
  5. il coniuge tenuto al mantenimento perde il lavoro.

La condizione della sussistenza di fatti nuovi riguarda solo la modifica dell’assegno di mantenimento. Infatti, può essere invece richiesta in ogni momento la revisione delle condizioni relative all’affidamento dei figli, essendo i relativi provvedimenti adottati allo stato degli atti e nell’interesse dei figli stessi.

Perciò, il loro riesame può essere chiesto indipendentemente dal mutamento delle circostanze ed avere ad oggetto solo una nuova valutazione delle stesse.

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I FIGLI PREFERISCONO PAPÀ? STOP ALL'ASSEGNO ALLA MAMMA E LA CASA A LUI

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Il Giudice deve ascoltare i figli maggiori di 12 anni per stabilire dove e con quale genitore vivranno. Questa scelta non è definitiva e immodificabile. Se inizialmente i fligli sono stati collocati presso la madre ma successivamente il desiderio espresso dai figli muta, il Giudice può collocarli con il padre. Il mutamento di collocazione porta anche altre rilevanti conseguenze. Infatti, scattano sia la revoca dell’assegnazione della casa sia la revoca del contributo per il mantenimento dei figli.

Così la Prima sezione civile del Tribunale di Roma (con del 16 Maggio 2017) ha modificato un provvedimento presidenziale togliendo la collocazione prevalente dei figli a una madre per il loro «desiderio espresso unanimemente» di abitare col padre.

Dalla modifica delle disposizioni sull’allocazione dei figli deriva allora la necessità di statuire sull’assegnazione della casa coniugale che, coerentemente, il Tribunale di Roma dispone adesso in favore del padre, quale genitore collocatario. Alla madre sono stati lasciati 60 giorni per cambiare casa, asportando i propri effetti personali.

Non solo. Il Tribunale ha conseguentemente disposto anche la revoca dell’assegno  per il mantenimento dei figli: esso non ha più ragione di esistere, perchè i figli non stanno più presso la madre.

Nel medesimo provvedimento, a garanzia del diritto dei figli minori a mantenere dei rapporti significativi con entrambi i genitori, è stato disposto  un espresso calendario di visita e frequentazione.

Articolo in parte tratto da Il Sole 24 Ore - Quotidiano del Diritto del 22 giugno 2017, di Giorgio Vaccaro "I figli vogliono il padre: casa riassegnata"

GLI ACCORDI PREMATRIMONIALI : SI' ... E SONO ESENTASSE

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Sono validi anche nel nostro Ordinamento gli accordi cd. "prematrimoniali".

In applicazione del principio di meritevolezza degli interessi (espresso nell’articolo 1322 del Codice civile), è valida la regolamentazione, effettuata prima del matrimonio, dei rapporti patrimoniali tra i futuri coniugi, determinando in tal modo le reciproche concessioni cui dare esecuzione nell’ipotesi di fallimento del matrimonio (Cassazione n. 23713/2012).

Trattasi dei cosiddetti accordi pre-matrimoniali.

Il tutto nel limite delle cautele – e dunque dell'intervento del giudice - laddove si tratti di diritti indisponibili e/o sia necessario tutelare i diritti dei minori e, in genere, i diritti dei soggetti più deboli, quali figli incapaci o maggiorenni non economicamente autosufficienti, ove presenti nel momento della crisi coniugale. Di qui la scarsa efficacia di questo strumento nella stragrande maggiornaza dei casi.

ESENTASSE La Cassazione ha ormai affermato la natura contrattuale degli accordi di separazione e divorzio (Sentenze n. 2111/2016 e n. 3110/2016) ed ha individuato, accanto all'area dei diritti indisponibili (quella della cessazione della convivenza, del mantenimento del coniuge “debole” e dei figli), che non possono essere oggetto di contrattazione tra i coniugi - nè prima nè durante nè dopo il matrimonio stesso, in quanto espressione di principi di ordine pubblico,  un’altra area di interessi privatistici, che, come tali, sono invece liberamente negoziabili dai coniugi, relativa alle sistemazioni patrimoniali non inerenti la vita personale dei coniugi separati e il mantenimento del coniuge e dei figli. In base a questo nuova interpretazione della giurisprudenza di legittimità sulla natura complessivamente contrattuale degli accordi cui gli ex coniugi addivengano quando si separano e quando decidono di divorziare, si può desumere che l’esonero da fiscalità non è più relativo ai soli accordi di separazione propriamente detti ma si rende estensibile alle sistemazioni patrimoniali che siano pattuite in vista o in relazione a un accordo finalizzato a dar corso a una separazione coniugale o a un divorzio. 

COSPICUO ASSEGNO DI MANTENIMENTO ALLA MOGLIE TRASFERITASI CON IL MARITO

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Dopo le Sezioni Unite, il Tribunale di Pescara (sent. n. 1248/18 del 29.08.2018) assegna un sostanzioso contributo di mantenimento ad una moglie che in costanza di matrimonio aveva accettato di trasferirsi per consentire al marito di fare carriera, così rinunciando a un proprio lavoro. Infatti, per il tribunale abruzzese la moglie ha diritto, in caso di separazione e di successivo divorzio, di essere "ricompensata" del sacrificio sostenuto. Risarcimento che le spetta da un lato per aver contribuito ad incrementare il patrimonio sia familiare che dell’uomo e, dall’altro lato, per aver perso opportunità di crescita professionale personale. Perciò l’assegno di mantenimento dovrà essere anche sostanzioso. Nel caso di specie, il marito aveva cominciato la carriera nella Finanza come vice brigadiere ed era diventato colonnello. Proprio a causa di ciò, la moglie non poteva più trovare un’occupazione e dunque ha giustamente diritto ad essere mantenuta. Il giudice le ha riconosciuto un assegno di quasi 1/3 del reddito mensile del marito: 1.100 sui 3.250 euro di stipendio dell’ex marito.

ASSEGNO DI DIVORZIO: TENORE DI VITA GARANTITO SI' O NO? SOLUZIONI

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Con il divorzio non è più garantito all'ex coniuge il mantenimento del tenore di vita, bensì solo l'autosufficienza economica.

L’ex coniuge che ha capacità lavorative o è titolare di redditi non ha più diritto all’assegno di mantenimento.

Rivoluzionario l'orientamento della sentenza della I Sez. civile della Corte di Cassazione n. 11504 del 10 maggio 2017, che scalfisce un principio quasi trentennale scolpito dalle Sezioni Unite del 1990: il tenore di vita goduto dal coniuge durante il matrimonio non è più parametro per quantificare l' assegno di divorzio - contrariamente a quanto è, invece, ancora previsto per la fase della separazione dei coniugi, durante la quale il legame del coniugio non si è ancora spezzato. I giudici della Cassazione ricordano che il diritto al mantenimento a “oltranza” è escluso anche nei confronti dei figli, malgrado l’esistenza di un vincolo che, contrariamente a quello del matrimonio, dura tutta la vita. Stessi principi, dunque, d'ora innanzi, per i figli e per l'ex coniuge. Il mantenimento dei figli è infatti a loro dovuto solo fino a quando non siano in grado di reggersi sulle proprie gambe e viene meno non appena questi riescono a raggiungere una indipendenza economica o, pur potendola raggiungere, la rifiutano per loro volontà.

D'ora in poi, quindi, il giudice, per rispondere all’ex che richiede l’assegno, deve procedere in due fasi. In una prima fase deve verificare se esiste il diritto al mantenimento, applicando il principio dell’«autoresponsabilità economica». Solo la mancanza di mezzi adeguati e  l'impossibilità di procurarseli fanno sorgere il diritto al mantenimento. Quattro sono i punti che infatti il giudice deve tenere in considerazione per valutare l’autosufficienza dell’ex: i redditi di qualsiasi specie; i cespiti patrimoniali immobiliari e mobiliari; la capacità e la possibilità effettive di lavoro personale; la stabile disponibilità di una casa di abitazione. 

Nella seconda fase, poi, il giudice, se ha verificato nella prima il non esservi indipendenza o autosufficienza economica, deve applicare il principio della «solidarietà economica» per quantificare il diritto al mantenimento, sorto come sopra. Qui gli indici a parametro utilizzati dal giudice sono: la condizioni dei coniugi, le ragioni che hanno portato alla fine del matrimonio, il contributo personale ed economico dato da ciascuno alla conduzione familiare e alla formazione del patrimonio di ciascuno o di quello comune, il reddito di entrambi per poi valutare tutti questi elementi anche in rapporto alla durata del matrimonio.

(Corte di Cassazione, sezione I, sentenza 10 maggio 2017 n. 11504)

S o l u z io n i 

Prima del matrimonio: stipulare un accordo prematrimoniale. Patti chiari... matrimonio lungo.

Durante il matrimonio: pretendere la comunione dei beni.

 U n a   g u i d a   p e r     d e c i d e r e   c o m e    m u o v e r s i

Per convincere il giudice a revocare l’assegno, dunque, il divorziato potrà tentare di documentare il possesso, da parte dell’altro, di redditi o beni. Ma se questi mancano, non è semplice provare la capacità al lavoro del beneficiario o le concrete chance di trovarne uno. Dall’altra parte, per chi teme di perdere l’assegno, è consigliabile archiviare domande di lavoro, annunci o iscrizioni al collocamento che attestino la buona volontà di rendersi indipendenti. Ma è stata la sentenza 11538 della Cassazione a chiarire che a chi percepisce l’assegno non si può chiedere la prova dell’impossibilità di trovare lavoro, soprattutto se la non indipendenza si desume anche da altri fattori. 

Per la Giurisprudenza, l'assegno di divorzo può essere:

- revocato: se il beneficiario ha avviato una stabile convivenza con un altro (Cassazione, 25528/2016), anche in un caso in cui non è stata provata la natura amorosa del nuovo legame del beneficiario (Cassazione, 6009/2017); e, (recentissima Cassazione, ordinanza n. 18111 del 21 luglio 2017) la instaurazione da parte del coniuge divorziato di una nuova famiglia ancorché di fatto, fa venire definitivamente meno ogni presupposto per la riconoscibilità dell'assegno divorzile a carico dell'altro coniuge e il relativo diritto non entra in stato di quiescenza, ma resta definitivamente escluso; 

se la durata del matrimonio può considerarsi relativamente breve (nella fattispecie, 4 anni), anche se l’ex-coniuge obbligato a versare l’assegno emerge come una persona con consistenti disponibilità economiche e personalità discutibile (Tribunale di Roma, 8 gennaio 2016);

se l'ex comincia a percepire la pensione: la ex moglie, prima in mobilità, poteva ora contare su una pensione di 1.141 euro al mese più tredicesima (Corte di Cassazione - Sezione I civile – Sentenza22 giugno 2017 n.15481: sì alla revoca dell’assegno di divorzio all’ ex moglie diventata autosufficiente grazie alla pensione); se l'ex sia sì disoccupato ma goda di altri redditi (Cassazione, 10099/2016) o sia comunque un benestante (Tribunale di Roma, 8 gennaio 2016). 

- ridotto: secondo i criteri, da valutare in base alla durata del rapporto, dettati dall’art. 5, comma 6, della legge sul divorzio. Così, i giudici hanno ridotto l’assegno alla divorziata che, tornando a vivere dai suoi, ha migliorato le condizioni di vita, mentre il coniuge ha perso il lavoro (Cassazione, 10787/2017); all’obbligato che ha avuto un figlio dalla nuova compagna e che quindi deve affrontare nuove spese (Cassazione 14521/2015); anche il crollo professionale dell’obbligato può essere un elemento che motiva la riduzione dell’assegno (Cassazione, 21670/2014), ma non se è avvenuto per sue scelte azzardate (Cassazione 14143/2014).

L e   p r i m e   p r o n u n c e   d e i  T r i b u n a l i :

S o t t o  i  1.000  E u r o   s ì   a l l ' a s s e g n o

Primi provvedimenti dei giudici dopo la sentenza n. 11504/2017: l’«indipendenza economica» che fa venir meno il diritto all’assegno divorzile è «la capacità per una determinata persona, adulta e sana, di provvedere al proprio sostentamento, inteso come capacità di avere risorse per le spese essenziali (vitto, alloggio, esercizio dei diritti fondamentali)». E un primo parametro il giudice lo può ricavare dagli introiti del coniuge più debole: sopra mille euro al mese il diritto può essere negato (Ordinanza del Presidente F.F. Buffone, IX Sez. del Tribunale di Milano,  22 maggio 2017). Posta l’inutilizzabilità del concetto del «tenore di vita», vi è ora da perfezionare il diverso criterio della «indipendenza economica» normativamente paragonabile al criterio della «autosufficienza economica», valido per il riconoscimento ai figli maggiorenni, non autonomi economicamente, di un assegno in loro favore. 

A s s e g n o  s o l o  a  c h i   h a  b i s o g n o

Il fondamento dell’assegno divorzile è l’accertata inadeguatezza dei mezzi economici di cui dispone il richiedente. Se tale inadeguatezza non viene dimostrata, nulla è dovuto.(Tribunale di Roma sentenza del 13 luglio 2017).

Negato l'assegno domandato dal marito contro la moglie perché l’uomo non ha adempiuto all’onere probatorio di fornire elementi al giudice per comprovare la situazione economica attuale e conseguentemente la sua «impossidenza o la inadeguatezza dei redditi e sostanze. 

Analoga sorte per la domanda di assegno avanzata dalla moglie in danno del marito: in capo a lei è stata accertata una condizione reddituale che «le assicura i mezzi necessari per il proprio sostentamento ed in linea con la professionalità acquisita».

SI' ALL'IPOTECA SUL FONDO PATRIMONIALE

La Ctr Lombardia (14 Giugno 2018 - Sezione di Brescia) è intervenuta sulla delicata questione dell’aggredibilità del fondo patrimoniale, istituto avente lo scopo di destinare «beni, immobili o mobili iscritti in pubblici registri, o titoli di credito, a fra fronte ai bisogni della famiglia». 

UN ALTRO NO ALL'ASSEGNO DI MANTENIMENTO, ANCHE SE L'EX-MOGLIE E' DISOCCUPATA

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4 giugno 2018 - Corte di Cassazione, sez. VI Civile, ordinanza 19 aprile – 4 giugno 2018, n. 14231 Presidente Scaldaferri – Relatore Mercolino.

Anche allegando il proprio stato di disoccupazione e l'indisponibilità di redditi propri e di un'abitazione, "l'inadeguatezza dei mezzi economici a disposizione del richiedente l'assegno, al cui accertamento l'art. 5 della legge n. 898 del 1970 subordina il riconoscimento del contributo in questione, dev'essere valutata con esclusivo riferimento all'indipendenza o autosufficienza economica del richiedente" (cfr. Cass., Sez. VI, n. 23602/2017; Cass., Sez. I, n. 11504/2017). 

Assegno minimo, 200 Euro ... e restano a carico della signora anche le spese processuali, ammontanti a 1.500 euro oltre ad accessori di legge. 

Corte di Cassazione, sez. VI Civile, ordinanza 19 aprile – 4 giugno 2018, n. 14231 Presidente Scaldaferri – Relatore Mercolino.

DIVORZIO: PER I FIGLI CONTA ANCORA IL TENORE DI VITA

"I figli hanno il diritto di mantenere il tenore di vita loro consentito dai proventi e dalle disponibilità concrete di entrambi i genitori, e cioè quello stesso che avrebbero potuto godere in costanza di convivenza". Corte di Cassazione, sentenza numero 3922/2018 del 19 febbraio 2018.

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Spesso la coppia deve convivere con rapporti giuridici e patrimoniali preesistenti (i figli, l'ex coniuge) e sorge l'esigenza di definire e programmare tali rapporti, per mediare il prima e il dopo, ad esempio in fase d'acquisto di un immobile o nell'ambito di una vicenda successoria.

Che cosa sono i contratti di convivenza. Sono accordi – che devono risultare da apposito atto scritto per essere validi - con cui la coppia definisce le regole della propria convivenza attraverso la regolamentazione dell'assetto patrimoniale della stessa - prima che abbia inizio o durante lo svolgimento del rapporto. 

L'accordo può essere impiegato anche per regolamentare le conseguenze patrimoniali della cessazione della convivenza.

Abitazione, contribuzione alla vita domestica, mantenimento in caso di bisogno del convivente, contratto d'affitto e regime patrimoniale dei beni acquistati insieme, sono tra i principali aspetti che i conviventi possono decidere di disciplinare nella famiglia di fatto attraverso i contratti di convivenza.

Contratti di convivenza assistiti da avvocato

La nuova legge permette ai conviventi - con stato civile libero - di regolamentare i loro reciproci rapporti economici alla vita in comune e di optare per il regime della comunione degli acquisti, con un vero e proprio contratto.

Il contratto di convivenza deve regolare i rapporti patrimoniali dei conviventi, al fine di evitare abusi e di tutelare entrambi i membri della coppia convivente. 

Per la validità, viene richiesta la forma scritta e l'atto deve essere predisposto con l'assistenza di un avvocato o di un notaio, nella forma di scrittura privata o di atto pubblico. La stessa forma è altresì richiesta per le sue successive modifiche e per la sua risoluzione.

In tutte le ipotesi, la sottoscrizione degli atti va verificata dal professionista che ha predisposto l'accordo. L'autentica della firma disposta, dopo la sottoscrizione del contratto, dall'avvocato ha lo scopo di rendere certe tra le parti le assunzioni di responsabilità che gli accordi prevedono.

Il contratto di convivenza deve essere conforme alle norme imperative e all'ordine pubblico e non deve essere sottoposto a termine né a condizioni, prevedendo la legge, in tali ipotesi, il termine e le condizioni come non apposti. 

Una volta stipulato il contratto di convivenza, è necessario che questo sia conosciuto anche al di fuori della coppia. Per perfezionarne la "valenza pubblica”, e quindi perché questo accordo sia valido anche nei confronti dei terzi che avranno rapporti dare-avere con la coppia, il professionista che ha prestato la sua consulenza e autenticato il contratto, dovrà rimettere l'atto per l'iscrizione all'anagrafe del Comune di residenza dei conviventi, entro 10 giorni successivi alla stipula.

La circolare n. 7/2016 del Ministero dell'Interno – “Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze” - disciplina l'iscrizione delle convivenze di fatto, la registrazione dell'eventuale contratto di convivenza e il rilascio di relative certificazioni.

La circolare chiarisce, fra l'altro, il legame tra iscrizione anagrafica e registrazione del contratto (eventuale) di convivenza. Con la registrazione il convivente assume una vera e propria qualità in senso tecnico e giuridico e ne nasce una nozione “formale” di convivenza di fatto: si intendono per «conviventi di fatto» due persone maggiorenni unite stabilmente da legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale, non vincolate da rapporti di parentela, affinità o adozione, da matrimoni o da un'unione civile, che hanno dichiarato anagraficamente la loro convivenza. Il ministero dell'Interno, in una nota del 6 febbraio 2017, protocollata con il n. 231, ha successivamente meglio precisato che che liscrizioni anagrafiche sono finalizzate «all'accertamento della stabile convivenza e non già alla costituzione della convivenza di fatto» e ha altresì stabilito che la legge 76/2016 (la legge Cirinnà) si applica ai soli cittadini italiani e stranieri residenti in Italia ma non ai cittadini italiani iscritti all'Aire (l'anagrafe degli italiani residenti all'estero).

Nella circolare n. 7/2016 si prevede espressamente che l'eventuale contratto sia registrato non solo nelle schede individuali dei conviventi, ma anche nella scheda della famiglia anagrafica.

Gli acquisti

Quanto alle regolamentazioni patrimoniali tra le parti, che costituiscono l'aspetto più innovativo di questo nuovo tipo di accordo, il richiamo, per il regime patrimoniale degli acquisti, è alla disciplina codicistica della comunione legale di cui all'articolo 177 codice civile. Pertanto, gli acquisti compiuti dai conviventi, insieme o separatamente, durante la vigenza del contratto di convivenza, costituiscono oggetto di comunione, ad esclusione di quelli relativi ai beni personali "nel contesto di una regolamentazione delle modalità di contribuzione alla necessità della vita in comune, in relazione alle sostanze di ciascuno ed alla capacità di lavoro professionale o casalingo". Con la dizione “le modalità di contribuzione alla necessità della vita in comune”, i contratti di convivenza possono, infatti, prevedere con la massima precisione sia le diverse tipologie delle spese da prendere in considerazione, sia quale misura spetti come onere a carico dell’uno o dell'altro dei conviventi, così pervenendo ad un ufficializzazione degli oneri, sicuramente da immaginare coerenti rispetto alle diverse sostanze ed ai diversi impegni professionali, che sicuramente gioverà alla coppia proprio al momento finale della convivenza.

Convivente che partecipa all'impresa dell'altro

Al partner spetta la partecipazione agli utili nell'impresa familiare

Il codice civile all'articolo 230 bis istituisce e disciplina l’istituto dell’impresa familiare, nella quale "come familiare si intende il coniuge, i parenti entro il terzo grado, gli affini entro il secondo grado”.

Ai sensi dell’articolo 18 del decreto-legge 25 giugno 2008 n. 112, convertito nella legge 6 agosto 2008 n. 133, in presenza di una convivenza dichiarata all’anagrafe, ai sensi dell’articolo 1, le prestazioni lavorative svolte nell'ambito di essa non hanno il requisito della subordinazione se è dimostrata una comunanza di vita e di interessi tra i conviventi che dia luogo alla partecipazione, effettiva ed equa, del convivente alle risorse della famiglia di fatto.

Pertanto, dal combinato disposto dalle predette due norme, anche al convivente che presta stabilmente la propria opera nell'impresa dell'altro,  spetta una partecipazione (commisurata al lavoro prestato) sia agli utili dell'impresa familiare che ai beni acquistati connessi e agli incrementi dell'azienda.

Assegno all'ex convivente

Il giudice, una volta cessata la convivenza, può disporre a carico dell'ex convivente il pagamento di un assegno, sempre che vi sia lo stato di bisogno. L'ammontare dell'assegno di mantenimento sarà proporzionale alla durata della convivenza ed è detraibile per colui che lo eroga. 

La casa, alla morte del convivente

Anche il convivente ha diritto, per legge, di vivere nella casa di abitazione di proprietà del convivente, dopo la morte di questi. Il tutto però con una durata limitata a due anni, o per un periodo pari alla convivenza (se superiore ai due anni), ma mai per più di cinque, e per almeno tre anni in caso di presenza di figli minori o disabili. 

Tuttavia questo diritto viene perso se il convivente del defunto cessa di abitarvi stabilmente o instaura una nuova convivenza/ unione civile / matrimonio.

Qualora l’abitazione sia invece in locazione,  il convivente subentra nel contratto e, se si tratta di alloggio popolare, la convivenza diventa anche titolo/causa di preferenza per l’assegnazione degli alloggi popolari. Già prima della legge "Cirinnà" del maggio 2016, gli accordi raggiunti in sede di Conferenza unificata Stato-regioni ed enti locali, aventi ad oggetto la semplificazione delle procedure di alienazione degli immobili di proprietà degli Istituti autonomi per le case popolari, comunque denominati, riconoscono il diritto di opzione all’acquisto anche in favore del convivente, purché la convivenza duri da almeno cinque anni.

Sugli aspetti non regolati dalla cd. legge "Cirinnà" del maggio 2016, ai conviventi non resta che affidarsi all’ombrello di garanzie fissato dalla giurisprudenza, che ha affrontato a più riprese l’aspetto della casa comune.  La Cassazione (sentenza 7/14) ha affermato che il partner non proprietario, a fine legame, non può essere allontanato con forza dal tetto familiare, essendone detentore qualificato, abilitato alla tutela possessoria, ma occorre concedergli un termine congruo per reperire un’altra sistemazione (Cassazione, sentenza 7214/13). La tutela possessoria è estesa a terzi: anche chi eredita la casa non può mettere alla porta il convivente del defunto (Cassazione, sentenza 19423/14). E in caso di separazione dei conviventi, come per i coniugi separati, è indiscussa l’assegnazione del tetto familiare al genitore collocatario dei figli minori o non autonomi (Cassazione, sentenza 17971/15).

Il conto corrente

I giudici hanno anche riconosciuto il diritto del convivente a ricevere assistenza morale dall’altro: i versamenti sul conto del partner sono ritenuti obbligazioni naturali non ripetibili (Tribunale di Treviso, sentenza 258/15) e si presume la contitolarità delle somme versate su conto cointestato (Cassazione, sentenza 26424/13).

Il convivente è anche tutelato come vittima di maltrattamenti familiari, considerata, a prescindere dall’effettiva durata del rapporto, la prospettiva di vita comune con la quale aveva instaurato la convivenza (Tribunale di Bari, sentenza 3289/15).

Patrimonio e successione del convivente

Essenziale la consulenza tecnico-giuridica del professionista stante la mancanza di un diritto successorio del convivente nel nostro sistema.

Per i conviventi non sposati o non legati da unione civile resta senza regole la successione. La legge, infatti, prevede la possibilità di sottoscrivere un contratto di convivenza per regolare le modalità di contribuzione ai bisogni familiari o altri aspetti economici, ma non interviene in materia di diritti ereditari. Né si tratta di una materia che possa essere disciplinata dai giudici.

Così, per poter “lasciare” una fetta del proprio patrimonio al partner superstite si deve ricorrere ad altri strumenti: donargli beni o diritti, costituire in suo favore un diritto reale di godimento, scegliere la comunione per gli acquisti fatti assieme, estendergli le prestazioni garantite dalla polizza sanitaria, nominarlo beneficiario di assicurazione sulla vita, redigere testamento e attribuirgli la quota consentita per legge. È ammessa anche la redazione di due testamenti “a specchio” con cui ogni convivente designa erede l’altro, ma solo per la quota disponibile.

NULLO IL PATTO SULL’ASSEGNO DI DIVORZIO

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La sentenza della Corte di Cassazione n. 2224 del 30 gennaio 2017 ha riaffermato l’illiceità della causa dell’accordo con il quale due coniugi pattuiscono in merito all’assegno di divorzio.

In materia matrimoniale i diritti dei coniugi sono indisponibili.

La somma ha natura assistenziale e tutela il coniuge più debole.

Gli accordi preventivi aventi a oggetto l’assegno di divorzio sono affetti da nullità: infatti, secondo la Cassazione, gli accordi con i quali i coniugi, in sede di separazione, stabiliscono pattuizioni di contenuto patrimoniale in vista di un futuro ed eventuale divorzio sono invalidi per illiceità della causa, perché stipulati in violazione del principio fondamentale, espresso dall’articolo 160 del Codice civile, di radicale indisponibilità dei diritti in materia matrimoniale.

Pertanto, di tali accordi non può tenersi conto:
né quando limitino o addirittura escludono il diritto del coniuge economicamente più debole al conseguimento di quanto è necessario per soddisfare le esigenze della vita;
né quando soddisfino pienamente tali esigenze, per la ragione che una preventiva pattuizione, specie se allettante e condizionata alla non opposizione al divorzio, potrebbe determinare il consenso a porre fine agli effetti civili del matrimonio.
Inoltre la Cassazione ricorda che gli accordi dei coniugi diretti a fissare, in sede di separazione, i reciproci rapporti economici in relazione al futuro ed eventuale divorzio con riferimento all’assegno divorzile sono nulli per illiceità della causa, in ragione della natura assistenziale di detto assegno, previsto a tutela del coniuge più debole, che rende indisponibile il diritto a richiederlo.

Ne consegue che la disposizione dell’artcolo 5, comma 8, della legge 898/1970 a norma del quale - su accordo delle parti - la corresponsione dell’assegno divorzile può avvenire in un’unica soluzione, ove ritenuta equa dal Tribunale, senza che si possa, in tal caso, proporre alcuna successiva domanda a contenuto economico, non è applicabile al di fuori del giudizio di divorzio.
Notaio Angelo Busani

UNIONI CIVILI, DIVORZIO: MA I FIGLI?

La legge Cirinnà, che ha istituito le unioni civili, non prevede la filiazione e, per quanto riguarda lo scioglimento dell'unione stessa, la legge 76/2016 richiama il disposto degli articoli 4 e 5 della legge sul divorzio, con il quale si fa menzione dell’obbligo, per i genitori, di mantenere ed educare la prole nei termini e con le modalità che stabilisce il giudice del divorzio. 

Bisogna però fare delle distinzioni.

Se il figlio è riconosciuto solamente da una parte dell’unione, l'altra parte non possiede lo status di genitore e, quindi, non ha nessun diritto e nessun dovere verso il figlio dell'altra, nè morale nè economico. In caso di conflitto, il genitore “sociale” può chiedere al pubblico ministero che si attivi la procedura ex articolo 333 del Codice civile per ottenere dal tribunale di poter continuare a frequentare il figlio e a contribuire al suo sostentamento. 

Nel caso della stepchild adoption, che è l’adozione all’estero da parte di entrambi i partner, riconosciuta poi in Italia dal tribunale, il divorzio procede secondo la disciplina prevista per il divorzio eterosessuale e sarà il giudice a decidere a chi spetti l’affidamento, se condiviso oppure in via esclusiva, e a determinare il contributo al mantenimento a caricio del non affidatario.

La giurisprudenza ha ormai sdoganato l’adozione del figlio del partner, addirittura nelle ipotesi di coppie che abbiano ricorso alle tecniche di maternità surrogata o di fecondazione eterologa (utilizzando il seme di uno solo dei due componenti dell'unione civile), e abbiano poi richiesto la trascrizione dell’atto di nascita formatosi all’estero nei pubblici registri italiani. 

Più controverso è invece il riconoscimento di tale diritto nei casi in cui il minore risulti figlio biologico di uno solo degli uniti, benché accudito e cresciuto da entrambi. La Corte d’appello di Palermo, per prima in Italia, ha stabilito per la coppia di gemelli nati da fecondazione eterologa il diritto di vedere la madre sociale un pomeriggio alla settimana e due weekend al mese.

«La scelta, legittima, di non occuparsi di stepchild adoption nella legge sulle unioni civili – commenta Remo Danovi, presidente dell’Ordine degli avvocati di Milano – lascia una questione aperta che o sarà affrontata per legge o sarà in qualche modo imposta dai fatti. Inoltre non dimentichiamo che i minori possono già essere considerati nelle convenzioni patrimoniali consentite dalla legge sulle unioni civili, e della loro presenza si tiene conto ai fini del tempo di permanenza nell’immobile utilizzato durante la convivenza». 

VIETATO PREDETERMINARE L'ASSEGNO DI DIVORZIO ?

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È nullo l’accordo con il quale due coniugi,  al momento della separazione, pattuiscono tra loro, senza Giudice, in merito al quantum dell’assegno di divorzio: è quanto ribadisce la Corte di cassazione nella sentenza n. 2224 del 30 gennaio 2017.

Detti accordi sono invalidi per illiceità della causa, perché stipulati in violazione del principio fondamentale, espresso dall’articolo 160 del Codice civile, di indisponibilità dei diritti in materia matrimoniale. 

Occorre però distinguere. Sono nulli gli accordi su cessazione della convivenza e del mantenimento del coniuge “debole” e dei figli, in quanto materia governata da indisponibili principi di ordine pubblico; sono invece validi gli accordi che regolano gli interessi privatistici, come tali liberamente negoziabili dai coniugi, relativa alle sistemazioni patrimoniali non inerenti la vita personale dei coniugi separati e il mantenimento del coniuge e dei figli. 

Quindi, non può tenersi conto degli accordi: 

• né quando limitino o addirittura escludono il diritto del coniuge economicamente più debole al conseguimento di quanto è necessario per soddisfare le esigenze della vita;

• né quando soddisfino pienamente tali esigenze, per la ragione che una preventiva pattuizione, specie se allettante e condizionata alla non opposizione al divorzio, potrebbe determinare il consenso a porre fine agli effetti civili del matrimonio.

La disposizione dell’artcolo 5, comma 8, della legge 898/1970 a norma del quale - su accordo delle parti - la corresponsione dell’assegno divorzile può avvenire in un’unica soluzionenon è dunque applicabile al di fuori del giudizio di divorzio.

Articolo tratto da Il Sole 24 Ore,  Il Quotidiano del Diritto, di Angelo Busani - 31 gennaio 2017

UNIONI CIVILI E COPPIE CONVIVENTI

Legge 76/2016: le nuove regole su unioni civili e convivenze di fatto sono diventate operative dal 5 giugno 2016. Ecco le principali novità.

Spesso le convivenze e le unioni nascono come secondo rapporto, in presenza di figli e di altri eredi. Come regolare i rapporti  patrimoniali?

Adesso più che mai è indispensabile disciplinare i rapporti della coppia: la "comunione dei beni", l'obbligo all'assistenza morale e materiale, la casa, la locazione, il patrimonio, la linea ereditaria.

SUCCESSIONE: DIVERSO ESSERE PARTNER DELL'UNIONE O CONVIVENTE 

Nel nostro sistema il convivente non è erede e non ha alcun diritto successorio, non ha diritti previdenziali, quindi niente assegno di reversibilità nè TFR. Essenziale, dunque, la consulenza tecnico-giuridica del professionista, quando si voglia predisporre adeguate tutele per il proprio convivente.

Il partner dell'unione civile, invece, è erede ed ha diritto ad una quota riservata di patrimonio del defunto partner, esattamente come il coniuge nel matrimonio e gode dei diritti di reversibilità.

UNIONI CIVILI

Come i coniugi, i partner devono contribuire ai bisogni comuni in relazione alla propria capacità lavorativa (professionale o casalinga). Se c’è la volontà, si può anche scegliere il cognome di uno dei due partner. Attenzione: cambia il codice fiscale. Mentre se la moglie aggiunge al proprio cognome quello del marito, il nuovo "nome di famiglia" può essere affiancato a quello da nubile sulla carta di identità, invece, in sede di unione civile, il cognome del compagno (o della compagna) viene automaticamente inserito nel suo codice fiscale. Occorre rifare passaporto e carta d'identità. In pratica, con le unioni civili, cambia l'identità fiscale del soggetto, con una serie di conseguenze non indifferenti. Particolare cautela deve essere prestata in particolare per posizione Inps e per alcuni tipi di contratti, compreso il mutuo con la banca.

Inoltre, essi sono riconosciuti come veri e propri coniugi in caso di malattia e ricovero e perfino in caso di morte. In questa circostanza, inoltre, il partner superstite avrà diritto all'assegno di reversibilità, al TFR e anche all'eredità nella stessa quota prevista per il coniuge nel matrimonio, sia nella successione legittima che in quella testamentaria. 

Stesso discorso sotto il profilo economico: alle coppie unite civilmente si applicherà il regime della comunione dei beni, sempre che non optino espressamente per la separazione dei beni.

Il partner dell'unione civile ha anche gli stessi diritti del coniuge dal punto di vista fiscale: detrazione per i figli e detrazione per il partner a carico, deduzione dal reddito dell'assegno di mantenimento per l'ex, detrazione delle spese mediche per il partner a carico, bonus ristrutturazioni, bonus mobili per le giovani coppie.

I partner dell'unione non possano adottare figli, neanche quelli del partner (anche se c'è una recentissima Cassazione in senso contrario), i partner non potranno beneficiare delle prestazioni di maternità/paternità, né degli assegni familiari erogati dai Comuni per i nuclei familiari.

Donazioni. Agli atti di donazione effettuati tra persone dello stesso sesso, fra cui sussiste un’unione civile riconosciuta da un Paese estero, si applica l’aliquota agevolata prevista dalla normativa italiana per le donazioni tra "familiari". Lo afferma la Ctr Liguria con la sentenza 575/1/16.

Quanto alla fine dell'unione, basterà che anche uno solo dei due partner presenti una comunicazione all'ufficiale di stato civile contenente la volontà di sciogliere l'unione. Dopo tre mesi dalla presentazione della comunicazione si potrà chiedere il divorzio vero e proprio, che potrà essere chiesto per via giudiziale oppure attraverso la negoziazione assistita o ancora attraverso un accordo sottoscritto davanti all'ufficiale di stato civile. In caso di divorzio, la legge 76/16 ha previsto che il partner più “debole” avrà diritto agli alimenti, oltre che all'assegnazione della casa. Dalle cause di scioglimento dell'unione civile è esclusa la mancata consumazione del rapporto.

LA CONVIVENZA DI FATTO

La convivenza di fatto può riguardare sia le coppie etero che omosessuali. Il primo passaggio per “istituzionalizzare” la convivenza è la richiesta di iscrizione all'ufficio anagrafico del Comune dove si intende fissare la propria residenza mediante apposito modello, anche inviato per raccomandata, via fax o mail, puntualizzando che si tratta di «Convivenza per vincoli affettivi». Chi compila il modulo è il «soggetto che dirige la convivenza». Al modello bisogna allegare i documenti di identità di entrambi i soggetti. 

Sul fronte previdenziale non ci sono benefici per i conviventi:  a differenza delle unioni civili, infatti, i conviventi in caso di morte del partner, non hanno diritto né al Tfr  né all’asse­gno di reversibilità, mentre è garantito il diritto all’assistenza e alle informazioni personali in caso di malattia del partner.

La legge /6/2016 intro­duce, invece, il diritto di parteci­ pazione agli utili in caso di convivente di fatto che presti stabilmente la propria opera all’interno dell’impresa del partner. Il diritto di partecipa­zione agli utili non sussiste qualora tra i conviventi esista un rapporto di società o di lavoro subordinato.

In caso di fine del rapporto, esiste il diritto all’assegno di manteni­mento, e questo sarà detraibile dal partner che lo eroga.

I conviventi sono equiparati alle coppie sposate anche per le graduatorie relative all’as­segnazione di alloggi di edili­zia popolare. 

Alla luce di questa panoramica, risultano molto limitate le tutele giuridiche per il convivente di fatto. In aggiunta, spesso le convivenze nascono come secondo rapporto, in presenza di figli e di altri eredi. Opportuno, quindi stipulare un contratto che disciplini i rapporti della coppia: la comunione o la separazione dei beni, l'assistenza morale e materiale, la casa, la locazione, il patrimonio, la linea ereditaria.

Per il contratto di convivenza si va dal professionista
I conviventi possono decidere di regolare i reciproci rapporti economici e patrimoniali e di optare per la comunione dei beni con un contratto di convivenza. Per la sottoscrizione o l'eventuale modifica o risoluzione, è necessaria la forma scritta e l'atto deve essere predisposto con l'assistenza di un professionista (avvocato o notaio) nella forma di atto pubblico o di scrittura privata. Il contratto, per legge, non deve essere sottoposto a termini o vincolato al rispetto di particolari condizioni.

Il professionista incaricato dovrà iscrivere il contratto all'anagrafe di residenza dei conviventi, passaggio necessario perché abbia valore anche nei confronti dei terzi. Nel contratto di possono indicare in modo dettagliato quali spese vanno condivise e secondo quali proporzioni. Si veda il paragrafo sopra  "I contratti di convivenza: disciplinare gli acquisti, la casa e l'impresa, la successione".

UNIONI CIVILI: SEPARAZIONE E DIVORZIO ESENTASSE

Esentasse separazioni e divorzi gay L’esenzione da imposte e tasse che la legge n. 74/1987 dispone per gli atti e i documenti relativi al procedimento di separazione personale dei coniugi e di divorzio si estende senz’altro alle unioni civili tra omosessuali, per il fatto che esse sono del tutto parificate dalla legge Cirinnà al matrimonio “ordinario”; non può estendersi invece allo scioglimento delle convivenze “di fatto”, seppur registrate all’anagrafe e contrattualizzate con una pattuizione stipulata dai conviventi. Il beneficio fiscale dovrebbe poter essere applicato, ove se ne ammetta la stipulabilità, anche agli accordi che siano stipulati dai coniugi in previsione della futura separazione o del futuro divorzio, nonché agli accordi anteriori, coevi o successivi alla separazione consensuale omologata.L’esenzione da imposte e tasse che la legge n. 74/1987 dispone per gli atti e i documenti relativi al procedimento di separazione personale dei coniugi e di divorzio si estende senz’altro alle unioni civili tra omosessuali, per il fatto che esse sono del tutto parificate dalla legge Cirinnà al matrimonio “ordinario”; non può estendersi invece allo scioglimento delle convivenze “di fatto”, seppur registrate all’anagrafe e contrattualizzate con una pattuizione stipulata dai conviventi. Il beneficio fiscale dovrebbe poter essere applicato, ove se ne ammetta la stipulabilità, anche agli accordi che siano stipulati dai coniugi in previsione della futura separazione o del futuro divorzio, nonché agli accordi anteriori, coevi o successivi alla separazione consensuale omologata.L’esenzione da imposte e tasse che la legge n. 74/1987 dispone per gli atti e i documenti relativi al procedimento di separazione personale dei coniugi e di divorzio si estende senz’altro alle unioni civili tra omosessuali, per il fatto che esse sono del tutto parificate dalla legge Cirinnà al matrimonio “ordinario”; non può estendersi invece allo scioglimento delle convivenze “di fatto”, seppur registrate all’anagrafe e contrattualizzate con una pattuizione stipulata dai conviventi. Il beneficio fiscale dovrebbe poter essere applicato, ove se ne ammetta la stipulabilità, anche agli accordi che siano stipulati dai coniugi in previsione della futura separazione o del futuro divorzio, nonché agli accordi anteriori, coevi o successivi alla separazione consensuale omologata.

Secondo lo Studio n. 31-2017/T del Consiglio Nazionale del Notariato, ci si separa e si divorzia anche da un'unione civile con procedimento esente da imposte e tasse.

La legge n. 74/1987 dispone infatti che l'esenzione per gli atti e i documenti relativi al procedimento di separazione personale dei coniugi e di divorzio si estende anche alle unioni civili, per il fatto che esse sono del tutto parificate dalla legge Cirinnà al matrimonio “ordinario”; non può estendersi invece allo scioglimento delle convivenze “di fatto”, seppur registrate all’anagrafe e contrattualizzate con una pattuizione stipulata dai conviventi.

Articolo di Angelo Busani, 9 agosto 2017, tratto da Il Quotidiano del Diritto - Il Sole 24 Or

Separazione: in tribunale o con accordi extragiudiziali - Divorzio in sei mesi

I coniugi si separano in tribunale o con accordi extragiudiziali

Può succedere che la coppia vada in crisi in modo irreversibile.  In questi casi il coniuge che voglia separarsi dall’altro può scegliere tra quattro procedure di separazione, due si concretizzano in tribunale, mentre le altre due si svolgono al di fuori delle aule di giustizia.

Scioglimento dal Sindaco o accordo con gli avvocati

La legge 162/2014 ha introdotto due nuove modalità per arrivare alla separazione personale, alla cessazione degli effetti civili del matrimonio, allo scioglimento del vincolo e alla modifica di precedenti provvedimenti e/o accordi a definizione dei procedimenti di separazione e divorzio. Il tutto per semplificare e ridurre i tempi, oltre che per evitare il ricorso ai tribunali.

Accordo davanti all'ufficiale di stato civile

L'articolo 12 della legge 162 barra 2014 introduce la possibilità per i coniugi di sciogliere definitivamente il vincolo matrimoniale mediante un semplice accordo davanti all'ufficiale dello stato civile. In questo caso non è obbligatorio rivolgersi ad un avvocato. Per poter accedere a questo procedimento semplificato occorre:

l'assenza di figli minori o incapaci oppure maggiorenni, ma non economicamente autosufficienti;

la mancanza di patti di trasferimento patrimoniale.

Negoziazione assistita

Se ci sono figli minori, incapaci, o non economicamente autosufficienti, oppure se vi sono trasferimenti patrimoniali, le parti possono procedere alla negoziazione assistita, ciascuna assistita da un proprio legale.

Due le possibilità previste.

Nel caso in cui non vi siano figli minori o incapaci coinvolti, l'avvocato trasmette l'accordo al Procuratore della Repubblica presso il tribunale civile competente che, in mancanza di irregolarità, rilascia il nullaosta.

In caso di presenza di figli minori o incapaci, o maggiorenni non economicamente autosufficienti, l’avvocato trasmette l'accordo al Procuratore della Repubblica, che valuta l'interesse dei soggetti deboli e autorizza; oppure, qualora non lo ritenga corrispondente all'interesse di questi ultimi, lo trasmette, entro cinque giorni, al Presidente del Tribunale, il quale fissa udienza di comparizione delle parti nei successivi 30 giorni. L’avvocato provvederà, quindi, a trasmettere il provvedimento reso dal PM o dal Presidente del Tribunale all’Ufficiale di Stato Civile per l’annotazione.

Figli nati fuori del matrimonio 

In caso in presenza di figli nati fuori del matrimonio, le norme sulla negoziazione assistita non sono applicabili. Ma una recente decisione del tribunale di Como (decreto del 13 gennaio 2016) dopo aver rammentato che la separazione per negoziazione assistita è prevista solo per la separazione e il divorzio di coppie coniugate, e non quando due persone vivono una relazione di fatto, ha ritenuto necessario, in tali ipotesi,  l’intervento del giudice per dotare l'accordo degli ex conviventi di efficacia anche nei confronti dei figli minorenni. Tuttavia un'apertura pare possibile. Nel caso esaminato a Como, il giudice ha convocato la coppia, dopo che il PM non aveva concesso il provvedimento di autorizzazione alla negoziazione assistita e ha ritenuto applicabile la negoziazione assistita, sia pur con provvedimento del Tribunale.

Domanda di divorzio in sei mesi

Il Tribunale di Milano, Sezione IX, con decreto del 19 gennaio 2016, aderisce all'impostazione secondo cui <<l'accordo raggiunto a seguito della convenzione produce gli effetti e tiene luogo dei provvedimenti giudiziali che sostituisce>>. 

Il decorso del termine di 6 mesi per la proponibilità del divorzio è, ora, un effetto tipico ex lege della separazione consensuale: pertanto, deve ritenersi che, per le negoziazioni assistite e per gli accordi conclusi davanti all'ufficiale di stato civile, il termine per la domanda di divorzio sia quello di 6 mesi, decorrenti dalla data certificata per la negoziazione e dalla data dell'atto che racchiude l'accordo per i patti semplificati davanti all'autorità amministrativa. 

Separazione avanti al Tribunale

Separazione consensuale

La separazione è consensuale quando sono i coniugi a ad accordarsi, per iscritto, su ogni questione relativa alla sospensione del loro vincolo matrimoniale (questioni patrimoniali, mantenimento coniuge debole, diritti di visita e mantenimento della prole, assegnazione della casa coniugale).

A differenza della separazione giudiziale, la separazione consensuale ha indiscussi vantaggi: è infatti possibile regolamentare questioni accessorie - che il tribunale giudizialmente non potrebbe risolvere - come per esempio prevedere trasferimenti immobiliari, regolamentare l'uso della casa delle vacanze ecc. 

Inoltre, una volta depositato l'accordo presso la cancelleria del Tribunale basterà per le parti comparire una sola volta e attendere poi l'omologa della separazione.

Separazione giudiziale

Quando non vi è accordo tra i coniugi sulle questioni relative alla sospensione del loro vincolo matrimoniale, può essere richiesta, anche da uno solo dei coniugi, la separazione giudiziale.

In tale ipotesi, è il giudice che disciplina e regolamenta ogni aspetto inerente la gestione dei rapporti patrimoniali e personali tra coniugi (anche con riferimento ai figli) e che, in presenza di determinati presupposti, pronuncia l'addebito.

Modifica condizioni di separazione

Le condizioni della separazione sono tutti sempre modificabili su richiesta di parte qualora intervengano "nuove" circostanze di fatto e di diritto rispetto al momento in cui i provvedimenti sono stati assunti tali.

Assegnazione della casa coniugale

È finalizzata alla tutela dei figli al fine per evitare loro il trauma di dover cambiare casa, quartiere, frequentazioni e abitudini di vita consolidate.

Pertanto il giudice, in presenza di figli minori o maggiorenni, ma economicamente non autosufficienti, assegna la casa familiare al genitore che continuerà a convivere con loro.

Mantenimento dei figli

In caso di separazione, il giudice, a norma degli art. 316bis e 337 c.c. dispone che ciascun genitore sia obbligato, in misura proporzionale alle proprie capacità, al mantenimento dei figli, tenuto conto delle loro esigenze di vita e del contesto sociale e familiare cui appartengono, oltreché di altri criteri indicati dalla legge.

Mantenimento del coniuge

Qualora uno dei coniugi non abbia redditi propri che gli consentano di conservare il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio, il giudice può imporre all'altro di versare al coniuge "non colpevole" della separazione un assegno periodico, la cui entità deve essere determinata tenendo conto dei redditi del coniuge obbligato, dei bisogni dell'altro e del tenore di vita goduto in costanza di matrimonio.

Pensione di reversibilità

È la quota di pensione di cui era titolare il defunto, riservata al coniuge superstite legalmente separato e titolare di un assegno di mantenimento.

Rilascio e revoca passaporto del coniuge

Nel nostro ordinamento, se si è genitori di figli minori, al fine di richiedere il rilascio o il rinnovo del proprio passaporto è necessario l'assenso dell'altro genitore. In difetto, è necessario rivolgersi al giudice tutelare per ottenere la sua autorizzazione, sostituiva dell'assenso dell'altro genitore.

Il passaporto di uno dei genitori può essere revocato su richiesta dell'altro genitore quando il titolare non è in grado di provare il suo adempimento degli obblighi di mantenimento che riguardino i figli minori.

Accordi di separazione: l'accordo autonomo dei coniugi di contenuto patrimoniale chiude il giudizio

È valido l’accordo di contenuto patrimoniale stipulato tra coniugi (ad esempio perché dispone il trasferimento di un bene immobile o di somme di denaro), non destinato a essere omologato dal giudice e che sia finalizzato a transigere il giudizio di separazione coniugale. È quanto deciso dalla Cassazione nella sentenza n. 24621 del 3 dicembre 2015, che prosegue nel recente indirizzo che considera validi gli accordi di contenuto patrimoniale intervenuti tra coniugi in vista della separazione o del divorzio o nel corso dei relativi giudizi.

Il nuovo indirizzo della Cassazione supera dunque l’orientamento tradizionale che considerava nulli, per illiceità della causa, patti stipulati prima del matrimonio o in sede di separazione, in quanto ritenuti avere a oggetto materie non negoziabili senza l’intervento del giudice, quali lo status di coniuge e l’assegno di divorzio.

In altri termini, si riteneva che gli accordi di separazione e di divorzio fossero sottratti alla libera e autonoma disponibilità delle parti, in quanto preposti a perseguire superiori “interessi familiari”: pertanto, anche il loro eventuale contenuto meramente patrimoniale veniva considerato come assorbito (e reso indisponibile) dal loro contenuto “necessario”, costituito dalla regolamentazione dei rapporti personali dei coniugi (ad esempio, quella attinente all’affidamento dei figli, al regime di visita dei figli, al loro mantenimento, all’utilizzo della casa coniugale, all’assegno per il coniuge più debole, eccetera).

Secondo la Cassazione questa posizione è da considerare ormai superata, dovendosi escludere oggi che l’interesse “della famiglia” sia superiore e trascendente rispetto a quello dei singoli componenti, per cui si deve ritenere ammissibile un’ampia autonomia negoziale, seppur adottando talune cautele laddove sia necessario tutelare i diritti dei minori e, in genere, i diritti dei soggetti più deboli.

Pertanto, così come è espressione di valida autonomia negoziale, in applicazione del principio di meritevolezza degli interessi (espresso nell’articolo 1322 del Codice civile), la regolamentazione, prima del matrimonio (sono i cosiddetti accordi pre- matrimoniali), dei rapporti patrimoniali tra i coniugi determinando le reciproche concessioni cui dare esecuzione nell’ipotesi di fallimento del matrimonio stesso (Cassazione n. 23713/2012), analogo principio deve operare, secondo la Suprema corte, per gli accordi di natura patrimoniale che siano stipulati in vista della separazione coniugale, nel corso del giudizio di separazione o di divorzio oppure posteriormente a tali giudizi e che non siano destinati all’omologa dell’autorità giudiziaria; e ciò in quanto gli accordi omologati dal giudice della separazione o del divorzio, chiamato dalla legge a vagliarne la legittimità, non esauriscono infatti necessariamente ogni rapporto tra i coniugi.

È dunque da considerare valido, ad esempio, sia tra le parti, sia nei confronti dei terzi, il patto avente a oggetto il trasferimento di un immobile tra i coniugi, sia che tale patto venga contenuto nel verbale di separazione omologato dal giudice o recepito nella sentenza di divorzio, sia che si tratti di una convenzione autonomamente stipulata dai soli coniugi separandi; cosi come è da considerare valido l’accordo avente a oggetto il trasferimento o la promessa di trasferimento di somme di denaro o altri beni mobili quale adempimento dell’obbligazione di mantenimento, o assistenziale, gravante su un coniuge a favore dell’altro.

Il Sole 24 Ore -  Angelo Busani e Elisabetta Smaniotto

Separazioni internazionali

È la separazione che interessa le coppie di nazionalità diverse o che interviene tra coniugi che hanno la stessa cittadinanza ma risiedono all'estero o hanno intenzione di trasferirvisi.

IL CONTRATTO DI AFFIDAMENTO FIDUCIARIO. IL NUOVO CONTRATTO PER TUTELARE I FIGLI "DEBOLI"

Piena operatività per il contratto di affidamento fiduciario con la legge sul dopo-di-noi, la 112/2016 («Disposizioni in materia di assistenza in favore delle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare»),  entrata in vigore il 25 giugno 2016. 

Il contratto

Per contratto di «affidamento fiduciario» si intende il contratto con il quale un soggetto, detto affidante, si accorda con un altro soggetto, detto affidatario, affinché quest’ultimo, con riguardo a determinati beni la cui titolarità viene attribuita dall’affidante all’affidatario, impieghi tali beni a vantaggio di uno o più soggetti beneficiari, secondo un programma delineato dall’affidante e accettato dall’affidatario.

Ad esempio, se un venditore e un acquirente convengono un pagamento dilazionato del prezzo di compravendita e (in attesa della maturazione del termine di pagamento) ne pattuiscono, “a garanzia”, il deposito presso un soggetto terzo, utilizzando il contratto di affidamento fiduciario si ottiene l’effetto che il denaro entra nella piena disponibilità dell’affidatario, il quale deve però svolgere, con riguardo al denaro affidatogli, l’attività descritta nel programma che gli è stato impartito, vale a dire il pagamento del prezzo di compravendita alla scadenza pattuita. Ancora, se Tizio è un anziano proprietario di immobili che gli fruttano un reddito periodico, egli, in previsione di non poter più provvedere all’amministrazione dei suoi beni, li può attribuire a un affidatario, con il programma di gestirli, riscuoterne le rendite, investire il denaro ricavato e anche di utilizzarlo, in tutto o in parte, per provvedere alle esigenze di vita e di salute dell’affidante medesimo (salvo poi riversarli ai suoi eredi, dopo la sua morte).

I soggetti del contratto di affidamento fiduciario possono essere persone fisiche o giuridiche, pertanto l’affidatario può essere anche un’organizzazione non lucrativa di utilità sociale (Onlus), che operi prevalentemente nel settore della beneficenza.

In particolare, l’affidatario non deve necessariamente avere caratteristiche professionali. Anche quanto ai beni oggetto di affidamento, così come accade per il trust, non vi sono limitazioni (invece, nel caso del vincolo di destinazione ai sensi dell’articolo 2645-ter del Codice civile, il vincolo è limitato a beni immobili e beni mobili registrati). 

Effetti del contratto.

Con il contratto di affidamento fiduciario, i beni affidati all’affidatario non si confondono con il restante patrimonio di quest’ultimo, perchè si origina  nel patrimonio del soggetto affidatario, una sfera patrimoniale “segregata” rispetto al suo patrimonio generale, alle cui sorti il patrimonio affidato resta insensibile. Pertanto, ad esempio,  se l’affidatario è coniugato in regime di comunione dei beni, i beni affidati non entrano nel regime di comunione; se l’affidatario ha ragioni di debito (per obbligazioni non dipendenti dal contratto di affidamento fiduciario), i beni affidati non sono sottoponibili a esecuzione da parte dei creditori personali dell’affidatario; se l’affidatario muore, questi beni non fanno parte della sua successione. Trattandosi inoltre di beni che l’affidante intesta all’affidatario, essi sono con ciò sottratti alle azioni esecutive dei creditori dell’affidante. Viceversa, dei debiti contratti nell’esercizio dell’affidamento fiduciario, rispondono i beni affidati e non quelli personali dell’affidatario (i quali, peraltro, restano soggetti all’esecuzione dei creditori dell’affidatario per la responsabilità in cui l’affidatario incorra nell’esercizio del suo “mandato”). 

Trattamento fiscale. Il testo interviene anche con alcune agevolazioni fiscali e tributarie. In particolare, la detraibilità delle spese sostenute per le polizze  assicurative; l’importo detraibile sale da 530 a 750 euro relativamente ai premi per assicurazioni aventi per oggetto il rischio di morte finalizzate alla tutela delle persone con disabilità grave. 

Quanto ai negozi giuridici, costitutivi del patrimonio destinato, il trattamento fiscale dell’atto di dotazione del contratto di affidamento fiduciario dovrebbe essere l’imposta di donazione, in quanto – come ribadito più volte dalla Cassazione – imposta propria degli atti istitutivi dei vincoli di destinazione. Infatti, sui beni che ne sono oggetto, viene impresso un vincolo di destinazione all’attuazione del programma dettato dal disponente/affidante, il che è l’indispensabile presupposto affinché, nel patrimonio del trustee/affidatario, si origini quella separazione patrimoniale che permette di tenere distinti i beni personali del soggetto gestore da quegli attribuitigli in trust o in affidamento fiduciario.

Con la legge 112/2016 il contratto di affidamento fiduciario trova la sua disciplina totalmente nel diritto interno, perciò, non può sorgere contestazione sul punto che il foro competente a giudicare di eventuali controversie sia ubicato in Italia, quando invece, con il trust, potrebbe talora esserci il dubbio che il foro competente sia ubicato nel Paese la cui legge sul trust sia stata scelta come legge regolatrice del trust.

Da pubblicazioni del notaio Angelo Busani - Pubblicista de Il Sole 24 Ore

STRUMENTI PER LA PROTEZIONE DEL PROPRIO PATRIMONIO

Lo Studio si avvale degli strumenti del diritto italiano e straniero al fine di raggiungere gli obiettivi di:

A) PROTEZIONE ENDOFAMILIARE, ovvero la capacità di rendere insensibile il patrimonio al regime patrimoniale della famiglia tanto del soggetto che ne è titolare, e intende destinarlo, che dei soggetti destinatari del medesimo.

Una struttura che persegue tale obiettivo consente che il patrimonio non faccia parte della comunione legale dei beni fra coniugi, non sia oggetto di valutazione nella determinazione dell’assegno di mantenimento in sede di separazione personale dei coniugi, né di quello alimentare in sede di cessazione degli effetti civili del matrimonio. 

B) PROTEZIONE SUCCESSORIA, ovvero la capacità di sottrarre il patrimonio dalla successione tanto del soggetto che ne è titolare, e intende destinarlo, che dei soggetti destinatari del medesimo.

Una struttura che persegue tale obiettivo consente che il patrimonio sia escluso della massa ereditaria di tutti i soggetti coinvolti e, pertanto, esclude che costoro possano disporne per testamento o trasmetterlo ai propri familiari secondo le regole proprie della successione legittima. 

C) SEGREGAZIONE, "segregare un patrimonio" significa renderlo insensibile alle legittime pretese dei creditori tanto del soggetto che ne è titolare, e intende destinarlo, quanto dei soggetti destinatari del medesimo.

Il patrimonio segregato, infatti, è esclusivamente funzionalizzato alla destinazione che gli è stata impressa, dal disponente o dalla legge, e risponde esclusivamente delle obbligazioni contratte in ragione del perseguimento dello scopo per cui quel patrimonio è stato destinato.

D) PROGRAMMAZIONE, "programmare un patrimonio" significa sottoporlo a regole e precetti che, in maniera automatica, si attivano al verificarsi di determinati eventi.

Il patrimonio è correttamente programmato quando la destinazione che il disponente ha voluto imprimergli si realizza mediante una struttura che contempla, astrattamente, ogni possibile circostanza a cui il patrimonio medesimo deve fare fronte, e ne disciplina le sue modalità di reazione proprio in funzione dello scopo che questo deve realizzare. Se costruisce così, una organizzazione dinamica del patrimonio.

IL PATTO DI FAMIGLIA

Le operazioni da compiere

La disciplina del patto di famiglia prevede una pluralità di operazioni per realizzare lo scopo della trasmissione generazionale dell’azienda di famiglia:

a) il trasferimento dell’azienda o delle partecipazioni al capitale sociale da parte dell’imprenditore ad alcuno dei suoi discendenti;

b) la liquidazione degli altri familiari non continuatori dell’impresa di famiglia da parte dell’imprenditore che dona l’azienda oppure da parte dei discendenti che hanno conseguito l’attribuzione dell’azienda.

Perchè dunque si abbia un “patto di famiglia” nel senso voluto dalla normativa, occorre che:

* il disponente sia titolare di una attività d’impresa individuale o di un pacchetto di partecipazioni societarie;

* il beneficiario o i beneficiari dell’attribuzione dell’azienda o delle partecipazioni siano soggetti qualificabili come “discendenti” del disponente (e che quindi si tratti dei suoi figli - nella nuova, omnicomprensiva accezione post riforma del 2013 - oppure dei suoi nipoti e cioè dei figli dei suoi figli); altri famigliari, quali ad esempio i genitori, il coniuge e i fratelli del disponente non sono pertanto soggetti ritenuti dalla legge idonei alla stipula del patto di famiglia;

* al patto partecipino coloro che sarebbero qualificabili come legittimari del disponente se egli morisse nello stesso momento in cui il patto di famiglia viene stipulato: si tratta del coniuge, dei suoi figli (e, in caso di loro premorienza, dei discendenti ulteriori) e degli ascendenti, cioè i genitori se mancano i figli; il patto di famiglia quindi non coinvolge i fratelli dell’imprenditore, il suo convivente, e nemmeno zii, cugini e altri parenti.

La disciplina del patto di famiglia cerca infatti di realizzare lo scopo di favorire il passaggio generazionale delle aziende familiari con il minor sacrificio possibile dei familiari non partecipi dell’attività aziendale; pertanto, essa è caratterizzata dalla ricerca del trattamento meno sperequativo possibile tra il familiare destinatario dell’azienda e gli altri suoi parenti.

La legge dunque prevede che l’attribuzione dell’azienda sia “compensata” con un’attribuzione in denaro o in natura a favore di coloro che sarebbero i legittimari dell’imprenditore (a meno che, ovviamente, costoro non vi rinuncino in tutto o in parte).

L’attribuzione ai familiari non beneficiari dell’azienda o delle partecipazioni può essere effettuata sia da colui che dona l’azienda sia dal discendente dell’imprenditore che beneficia dell’attribuzione dell’azienda o delle partecipazioni: limitare a questo ultimi il compito di effettuare questa compensazione sarebbe una soluzione praticamente irrealizzabile nella maggior parte dei casi; invero, di regola, l’età dei beneficiari dell’attribuzione dell’azienda o delle partecipazioni è piuttosto giovane e il loro personale patrimonio è tendenzialmente privo delle risorse sufficienti per far fronte alle esigenze di “compensazione” dei familiari non beneficiari dell’ attribuzione dell’azienda o delle partecipazioni; infine, il valore dell’azienda è spesso assai elevato e una “compensazione” che soddisfi le esigenze dei familiari non beneficiari richiede la disponibilità di una somma di notevole entità, che spesso nemmeno vi è nel patrimonio dell’imprenditore donante (e tanto meno la si ritrova nel patrimonio del discendente donatario).

Si tratta spesso quindi di reperire le risorse per consentire la stipulazione del patto di famiglia e quindi per permettere la soddisfazione anche dei familiari non imprenditori.  La necessità è pertanto quella di finanziare il discendente dell’imprenditore, beneficiario del trasferimento dell’ azienda: ora, o si ipotizza che costui monetizzi qualche cespite aziendale (o personale) e, con il ricavato da questo “spezzatino”, liquidi il dovuto ai familiari non imprenditori; o si ricorre al sistema bancario, ambito ove entra in campo il tema delle garanzie da concedere per ottenere credito.

La soluzione più facile è quella di offrire ipoteca su beni personali o aziendali oppure di concedere il pegno sulle partecipazioni al capitale sociale dell’impresa di famiglia. Ma si possono ipotizzare anche soluzioni più complesse utilizzando il classico schema delle operazioni di leveraged buy out, e quindi:

a) costituzione di una nuova società (la cosiddetta newco) che viene indebitata mediante la concessione di un finanziamento bancario;

b) l’acquisto da parte di newco del capitale sociale della società-bersaglio (la cosiddetta target, e cioè l’azienda di famiglia) utilizzando, quale prezzo (da corrispondere al discendente donatario delle partecipazioni), il ricavo dell’erogazione del finanziamento bancario;

c) la concessione in pegno, dalla newco alla banca, delle partecipazioni nella target;

d) la fusione di target in newco, di modo che il flusso finanziario necessario a pagare le rate del mutuo provengano dalla stessa attività di target.

Con il prezzo così percepito per la vendita delle sue partecipazioni, il discendente donatario può alfine soddisfare le pretese economiche degli altri legittimari dell’imprenditore donante.

http://www.notaio-busani.it/it-IT/patto-famiglia-operazioni.aspx - Notaio Angelo Busani

TRUST : SI APPLICA L'IMPOSTA DI REGISTRO IN MISURA FISSA

Ebbene, ancora la Corte di Cassazione si pronuncia (per la 26ma volta in un anno, da giugno 2019 a giugno 2020) con l'ordinanza 10256 del 29 maggio 2020, sulla tassazione del trust.

Che si tratti di un trust «traslativo» o di un trust «autodichiarato» e qualunque sia il suo scopo, 

la Cassazione ha deciso che all’atto di dotazione di un trust si applica non l’imposta di donazione ma l’imposta di registro nella misura fissa di 200 euro, qualsiasi sia la struttura e qualsiasi sia lo scopo del trust. 
Di più: se l’atto di dotazione del trust ha ad oggetto beni immobili, anche le imposte ipotecaria (dovuta per la trascrizione dell’atto nei registri immobiliari) e catastale (dovuta per l’intestazione in Catasto dell’immobile al trustee) sono dovute nella misura fissa di 200 euro cadauna. 

NULLITÀ CANONICA: NUOVA APERTURA AGLI EFFETTI CIVILI

Il matrimonio cattolico è indissolubile. Può quindi essere solo dichiarato nullo, con la conseguenza che tutti gli effetti decadono fin dall’inizio, come se il matrimonio non fosse mai esistito. Le sentenze canoniche di nullità matrimoniale possono peraltro essere dichiarate efficaci nel nostro ordinamento dalla Corte di appello competente per territorio. La conseguenza è la nullità, con effetto retroattivo anche degli effetti civili, nel caso in cui sia stato trascritto nei registri dello stato civile (matrimonio concordatario).

Fino ad oggi - sentenza 16379/2014 le Sezioni unite della Cassazione - la convivenza come coniugi, protrattasi per almeno tre anni dalla celebrazione del matrimonio, costituiva però un ostacolo al riconoscimento civile delle sentenze canoniche di nullità matrimoniale. Ciò al fine di tutelare il coniuge più debole, il quale, una volta riconosciuta agli effetti civili la sentenza ecclesiastica dichiarativa della nullità del matrimonio, sarebbe insufficientemente garantito nel caso in cui, con il divorzio, avrebbe invece diritto a miglior trattamento, anche, in taluni casi, dopo la morte dell'ex coniuge.

La Corte d'Appello di Catania, con sentenza dell'11 gennaio 2016, ha delibato nel nostro ordinamento una sentenza canonica dichiarativa della nullità di un coniugio in cui la convivenza è durata per un periodo superiore a tre anni, e ciò anche anche se le parti non erano concordi sull’efficacia civile della sentenza canonica e quindi la delibazione era stata richiesta da una parte in opposizione all’altra.

La Corte di appello di Catania ha infatti accertato che le disposizioni della pronuncia canonica non sono contrarie all’ordine pubblico italiano, inteso come «insieme di principi, desumibili dalla Carta costituzionale» (Cassazione 27592/2006).

La casa prestata al figlio ... che poi si separa, resta al suo coniuge

La Cassazione Civile a Sezioni Unite ha spiegato cosa succede a chi presta l’abitazione ai figli, se poi a casa resta il coniuge separato.

Secondo la sentenza SU n. 20448 del 2014, il comodante può esigere la restituzione immediata delle chiavi di casa solo per la sopravvenienza di un urgente ed imprevisto bisogno. Da provare ad onere del proprietario.

Ebbene, spesso avviene che il genitore consegni al proprio figlio (o ad un terzo) un immobile affinchè se ne serva come abitazione familiare, senza prevedere un termine.

Se chi riceve la casa - od il suo coniuge separato con cui convive la prole minorenne o non economicamente autosufficiente - riesce a dimostrare l’esistenza di un un contratto di comodato di casa per la famiglia, con scadenza non predeterminata, allora può restare in casa.

Infatti, per le Sezioni Unite, questa destinazione ad abitazione familiare è incompatibile con un godimento provvisorio ed incerto (cd “precario”),  per il quale si prevede la cessazione “ad nutum”, su richiesta del proprietario.

La ratio di questa sentenza sta nel fatto che chi ha prestato la casa per farvi vivere la famiglia del figlio, ha voluto permettere un godimento a tempo indeterminato, e perciò, è poi tenuto a consentirne la continuazione anche oltre l’eventuale crisi coniugale, salva l’ipotesi di sopravvenienza di un urgente ed imprevisto bisogno del comodante...

Attenti a prestare le chiavi di casa…

Il nostro studio è a Vostra disposizione per ogni approfondimento relativo ai contratti che regolano i rapporti familiari.

Testamento

È fondamentale per chiunque intenda devolvere i propri beni, disporre consapevolmente del proprio patrimonio secondo le regole previste dalla legge. Il nostro ordinamento stabilisce che una quota di eredità sia riservata di diritto ai parenti più stretti, e di essa bisogna tener conto anche nel redigere il proprio testamento.

Il professionista, grazie alla sua preparazione specifica in materia, può aiutare a compiere le scelte più adeguate per programmare la devoluzione del proprio patrimonio e la distribuzione dei propri beni, senza il rischio che le proprie volontà vengano poi disattese...

Successioni

Con la successione a causa di morte un soggetto subentra ad un altro in una o più situazioni giuridiche che non si estinguono con la morte.

La successione può essere di due tipi: successione testamentaria,  quando è regolata da un testamento e successione legittima quando, in mancanza di un testamento, la successione è regolata dalla legge. 

Nel caso esista un testamento, ma esso non disciplini l’intera successione (quindi non ricomprenda tutti i figli, il coniuge, o gli ascendenti in taluni casi oppure non ricomprenda tutti i beni e i diritti appartenenti al testatore al momento della sua morte), la successione sarà in parte testamentaria e in parte legittima.

A taluni soggetti, quali il coniuge, i discendenti e gli ascendenti in mancanza di discendenti, spetta in ogni caso il diritto ad una quota di eredità. Questo diritto alla quota di legittima configura un limite all’autonomia testamentaria e s'inquadra nell'ambito della cosiddetta successione necessaria.

Adempimenti fiscali

La successione per causa di morte impone una serie di adempimenti anche dal punto di vista fiscale. In particolare, entro un anno dall’apertura della successione, i chiamati a succedere devono presentare, al competente Ufficio dell’Agenzia delle Entrate, la dichiarazione di successione. Tale dichiarazione contiene le generalità dei successori e la descrizione dei beni oggetto della successione, ed è funzionale al pagamento dell'imposta di successione.  Si tratta di un adempimento fiscale di fondamentale importanza, in quanto costituisce condizione imprescindibile al fine di poter disporre dei beni ricevuti a causa di morte.

I debiti

Per acquisire i beni di cui è composta l’eredità, occorre accettarla. L’accettazione (che non può riguardare solo una parte dell’eredità) può essere espressa con un ricevuto dal notaio o dal cancelliere del Tribunale del luogo ove il defunto aveva l’ultimo domicilio (e, in caso di eredi minori o incapaci, occorre anche l’autorizzazione del giudice) oppure tacita, cioè desumibile da un comportamento che manifesti la volontà di accettare (per esempio con il trasferimento della residenza nella casa ricevuta in eredità). Se l’erede accetta, subentra al defunto anche nei debiti. 

Per questo motivo la legge prevede, con le medesime formalità richieste per l’accettazione espressa, la possibilità di: 

- rinunciare all’eredità, cioè di rifiutarla (con la conseguenza, però, che saranno chiamati all’eredità i discendenti);

- accettare con beneficio di inventario (obbligatorio in caso di eredi minori, incapaci, o di persone giuridiche), in modo da non rispondere dei debiti del defunto con il proprio patrimonio personale, ma solo nei limiti del valore di quanto ricevuto in eredità.

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